Con comunicato apparso sul proprio sito internet, Consob ha reso noto di aver adottato una policy interna che disciplina i casi in cui gli emittenti possono essere autorizzati a ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico, in conformità all’art. 17, paragrafo 5, del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (MAR). L’istituto si affianca a quello ordinario accessibile a tutti gli emittenti ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR.
Perché il ritardo nella comunicazione possa essere autorizzato l’emittente deve mostrare che: (a) sussista il rischio che la diffusione immediata delle informazioni privilegiate comprometta la propria stabilità e quella del sistema finanziario; (b) sussista un interesse pubblico a ritardare la comunicazione; (c) sia garantita la riservatezza delle informazioni.
La policy delinea l’iter del processo di valutazione da parte della Consob e gli scambi di informazioni con le autorità di vigilanza prudenziale.
Delle novità del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 di adeguamento al Regolamento MAR parleremo nel Convegno del 22 novembre a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |