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Marchio d’impresa e marchio comunitario: il decreto di adeguamento approvato dal Governo in esame preliminare

21 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 20 novembre 2018, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.

Come ricorda il comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, il decreto legislativo, prevede fra l’altro:

  • l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni);
  • l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un’altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;
  • l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
  • una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro, con l’autorizzazione ai titolari di marchi di rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o la loro reputazione;
  • l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, prima prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette sarebbero state commercializzate in Europa;
  • l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.
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