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Attualità

Market Abuse: i nuovi chiarimenti ESMA su alcune categorie di informazioni privilegiate

12 Novembre 2015

Gianluca D’Imperio

Di cosa si parla in questo articolo
MAR

Il nuovo regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR), che abroga e sostituisce la vigente direttiva (Market Abuse Directive o MAD), fatte salve le eccezioni previste dall’art.39, sarà direttamente applicabile ed efficace in Italia dal 3 Luglio 2016. Tale normativa integrata da atti delegati e dalle linee guida dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Market Authority – ESMA), completa, insieme alla Direttiva 2014/57/UE, il quadro regolamentare sugli abusi di mercato.

In tale ambito si inserisce il documento ESMA/2015/1635 formato da Q&A (Question and Answers) pubblicato lo scorso 9 Novembre (cfr. contenuti correlati).

All’annunciato scopo di promuovere una applicazione ed implementazione uniforme della normativa, si aggiunge un focus specifico riguardante alcune tipologie di informazioni rientranti nella categoria delle cosiddette inside information (informazioni privilegiate). Le indicazioni provenienti dal documento sono indirizzate alle autorità di vigilanza nazionali competenti e agli emittenti ma  risultano utili anche agli investitori e agli altri partecipanti al mercato.

Il tema della definizione delle “informazioni privilegiate” viene trattato con riferimento a:

  • Le policy sui dividendi;
  • Le regole di vigilanza prudenziale del Secondo Pilastro.

Per ciò che concerne le policy sui dividendi, ESMA ricorda quanto le informazioni inerenti i dividendi attesi possano incidere sul prezzo dei futures e di altri derivati, rientrando in questo modo nella categoria delle informazioni privilegiate. Concetto già espresso in un precedente orientamento del CESR (Committee of European Securities Regulators, autorità sostituita da ESMA) del Luglio 2007 nel quale venivano incluse tra le informazioni privilegiate sia lo stacco di dividendi che i cambiamenti nella data di pagamento degli stessi o il loro importo (cfr. par. 1.15 CESR/06-56b).

ESMA sottolinea tutto ciò con più forza, rimarcando l’obbligo di comunicazione al pubblico “al più presto possibile ed in maniera tale che vi sia la possibilità di una rapida, completa e corretta valutazione” (cfr. Art. 6 comma 1 Direttiva 2003/6/CE). Comunicare la modifica della data di stacco cedola o variazioni inerenti la policy sui dividendi risulta pertanto fondamentale, soprattutto perché tali informazioni vengono generalmente incorporate nei modelli di pricing adoperati nei mercati dei derivati. La comunicazione dovrebbe poi essere effettuata anche nella fase di mera proposta, ovvero quando è ancora soggetta ad approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti. Il richiamo è rivolto in particolare agli emittenti le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati quotati.

Passando ai requisiti di Secondo Pilastro (Processo di Controllo prudenziale), si evidenzia l’importanza di valutare se i dati relativi ai livelli di capitalizzazione, tipicamente desumibili dai risultati di esercizio, siano da considerarsi anch’essi informazioni privilegiate ex Art. 1 MAD. Ciò significa che nell’ambito del Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ai sensi dell’art. 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV), l’emittente soggetto alla disciplina sugli abusi di mercato, nel momento in cui rilevi i propri risultati di esercizio, sarà obbligato a valutare attentamente se tali dati possano costituire informazioni privilegiate, con il conseguente obbligo di essere diffuse. In tal caso si dovrà provvedere alla tempestiva divulgazione, a meno che non sussistano i requisiti che ne consentano il ritardo ex Art. 6 comma 2 della MAD. In ogni caso, non essendo possibile definire ex-ante quando tali condizioni si presentino, sull’emittente graverà l’onere di effettuare di volta in volta un’accurata valutazione.

ESMA coglie l’occasione di ricordare un altro precedente set di linee guida del CESR del Maggio 2009 dal quale si evince che nel caso trapelino “informazioni privilegiate”, l’emittente coinvolto ha l’obbligo di reagire prontamente, effettuando una comunicazione ad hoc, essendo venuta meno la confidenzialità dell’informazione medesima (cfr. par. 69 CESR/09-219).

Dai descritti chiarimenti di ESMA si deduce, ancora una volta, quanto resti delicato il tema della definizione ed individuazione di ciò che costituisce o meno “informazione privilegiata” ai sensi della normativa in materia di Market Abuse, discusso in numerosi casi sia in Italia che a livello europeo. Tema che naturalmente si traduce in ulteriori oneri di Compliance a carico dagli emittenti.

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