La Consob ha approvato le modifiche dei propri regolamenti emittenti, mercati e operazioni con parti correlate necessarie ad adeguare la normativa nazionale di secondo livello alla nuova disciplina europea in materia di abusi di mercato, in vigore dal 3 luglio scorso per effetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (c.d. MAR, Market Abuse Regulation) e dei relativi atti delegati.
Con le presenti modifiche, che allineano la normativa domestica a quella comunitaria, abrogando le disposizioni secondarie in contrasto con la disciplina Ue, viene altresì introdotto un coordinamento fra norme europee e altre disposizioni nazionali, riguardante, tra l’altro, l’applicazione degli obblighi d’informazione continua da parte degli emittenti titoli diffusi e degli obblighi di trasparenza delle operazioni effettuate da azionisti rilevanti su titoli degli emittenti quotati.
Le modifiche innalzano da 5.000 a 20.000 euro la soglia che fa scattare l’obbligo di pubblicità per le operazioni effettuate dai manager su titoli degli emittenti presso cui lavorano (il cosiddetto internal dealing). L’innalzamento della soglia, previsto anche per le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti, rappresenta una misura volta a mitigare gli oneri amministrativi per gli emittenti quotati, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni.
La Consob ha inoltre posto in consultazione due Guide operative con chiarimenti sull’operatività della nuova disciplina, che riguardano: la gestione delle informazioni privilegiate e la redazione dell’insider list, per consentire agli emittenti di ricondurre gli obblighi di pubblicazione nell’ambito delle procedure organizzative interne; la corretta presentazione delle raccomandazioni d’investimento, la comunicazione al pubblico di interessi particolari e di conflitti di interesse nonché la descrizione delle condizioni al cui ricorrere la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento. La consultazione sulle Guide Operative si chiude il 6 giugno prossimo.