WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Marketing influencer: agenti di commercio o procacciatori d’affari?

4 Giugno 2024

Tribunale di Roma, 4 marzo 2024, n. 2615 – Est. Vincenzi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024, si è pronunciato sulla qualificazione del rapporto di lavoro di alcuni influencer come agenti commercio, ingaggiati da una società per promuovere i propri prodotti tramite i propri canali social.

Il Tribunale ha definito la figura professionale del marketing influencer come un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni e adeguati.

Ha quindi ricordato la differenza tra l’agente di commercio e il procacciatore d’affari:

  • il primo promuove, in modo stabile e continuativo, la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale tramite lo svolgimento di atti di contenuto vario e non predeterminato;
  • il procacciatore d’affari invece, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore.

Inoltre, nel rapporto di agenzia, secondo il Tribunale la zona determinata nel quale svolgere l’incarico può consistere non solo in una zona geografica ma anche in una porzione di mercato quale può essere la comunità dei followers che seguono l’agente/influencer.

Nel contratto di agenzia, dunque, assumono rilevanza la stabilità e continuità dell’attività e il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.

Il giudice ha quindi concluso, nel caso di specie, per la configurazione di un rapporto di agenzia, anche in ragione dell’impiego di un codice sconto personalizzato, di cui era interesse dell’influencer promuovere l’uso al fine di concludere il maggior numero possibile di contratti, dal momento che, nel caso in questione, ogni volta che un acquisto veniva effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer.

Il Tribunale ha quindi ritenuto di essere in presenza di indizi gravi, precisi e univoci circa la natura del rapporto di lavoro quale rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c., ovvero:

  • lo scopo del contratto, finalizzato alla vendita dei prodotti promossi, che era possibile tracciare tramite l’impiego, da parte degli acquirenti, di codici sconto associati al singolo influencer
  • la presenza di una zona determinata, individuata nella comunità di followers
  • il vincolo di stabilità, desumibile dalla periodicità del versamento delle provvigioni e dal riconoscimento di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato
  • la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato

Infine, risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che:

  • il mercato in questione, nel mondo web, è altamente standardizzato
  • l’acquisto si effettua con un “click”
  • le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.

Il Tribunale di Roma, qualificando gli influencer quali agenti di commercio, ha pertanto respinto il ricorso della società avverso il verbale di accertamento con il quale l’autorità ispettiva aveva accertato la sussistenza di rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c., condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento dei contributi dovuti.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter