Nel quadro di un consolidamento dei rapporti diplomatici ed economici che legano Marocco e Qatar, il 6 giugno 2018 l’Emiro del Qatar ha ratificato la nuova Convenzione contro la doppia imposizione e contrasto dell’evasione fiscale fra il governo del Regno del Marocco e il governo dello Stato del Qatar (nel testo in lingua araba: اتفاقيةبشأنتجنبالازدواجالضريبيومنعالتهربالضريبيفيمايتعلقبالضارئب علىالدخلبينحكومةالمملكةالمغربيةوحكومةدولةقطر). La ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni (per brevità, la “CDI”), che è destinata a sostituire quella del 2006 attualmente vigente, deve essere inserita nel più ampio contesto dell’accelerazione ed ampliamento dei rapporti in essere fra i due Stati, a seguito degli incontri bilaterali del maggio 2018.
La nuova CDI è stata stipulata a dicembre 2013 ed è stata approvata dapprima dal governo del Marocco nell’aprile 2014 e, successivamente, dalla Chamber of Counsellors marocchina, nel gennaio 2015.
Fra gli aspetti più rilevanti della CDI dei quali è opportuno dar conto, si segnalano i seguenti.
La definizione di “stabile organizzazione” (SO) include anche le fattispecie di un “punto retail” e di una fabbrica o stabilimento (cfr. articolo 5(2) CDI).
La definizione di SO è stata estesa anche al fine di includere la “SO da servizi” relativa alla fornitura di servizi nello Stato della fonte con dipendenti che svolgano l’attività per un progetto o progetti collegati per un periodo di tempo che sia non inferiore a sei mesi ogni dodici mesi o per anno.
A tal fine è utile osservare che la definizione di SO è diversa da quella “interna” del Qatar [1] ma, conformemente alla prassi convenzionale dello Stato, pone numerose deroghe ed adattamenti rispetto alla formula contenuta nel Modello OCSE e in quello UN [2].
Conformandosi alle regole allocative dei Modelli (OCSE e UN), è prevista l’applicazione di una limitata ritenuta convenzionale nello Stato della fonte nel caso in cui i dividendi siano distribuiti a favore di un percettore che sia il beneficiario effettivo degli stessi. Tale limitata ritenuta convenzionale è del 5%, nel caso in cui il socio detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della società distributrice, del 10% in tutti gli altri casi.
Una limitata ritenuta convenzionali pari al 10% è anche prevista anche nel caso di interessi e canoni [3].
Per quanto riguarda dividendi, interessi e canoni, il riconoscimento della limitata ritenuta convenzionale nello Stato della fonte è riconosciuto anche a favore dei Governi di ambo gli Stati contraenti; si vedano, in proposito, gli articoli 10(3), 11(3) e 12(3) CDI.
Il Protocollo N. 1 al paragrafo (3) degli articoli 10, 11 e 12 CDI chiarisce, inoltre, che i benefici convenzionali debbano essere riconosciuti anche a istituzioni che siano “interamente o parzialmente detenute” da uno Stato contraente, una autorità locale o altra autorità.
L’articolo 13(4) CDI dispone che i capital gains derivanti dalla alienazione delle quote che rappresentino una partecipazione nel capitale sociale della società il cui patrimonio sia format – direttamente o indirettamente – prevalentemente da proprietà immobiliari.
La CDI è stata redatta in due copie in lingua araba, che rappresenta l’unica lingua ufficiale del trattato (cfr. l’articolo 30 CDI).
[1] Cfr. R. Scalia, Qatar in International Tax Law: Part II – The Income Tax Law and the Qatar Financial Centre Tax regulations, in 69 Bull. for Intl. Taxn. 11(2015), pp. 672-673.
[2] Cfr. R. Scalia, Qatar in International Tax Law: Part III – Tax Treaties, in 69 Bull. for Intl. Taxn. 11(2015), pp. 737-738.
[3] Ipotesi non contemplata nel Modello OCSE per i canoni, ma conforme alla prassi convenzionale del Qatar sulla quale sia consentito rinviare a R. Scalia, Qatar in International Tax Law: Part III cit., p. 743.