Il 25 maggio 2016 l’ESMA ha pubblicato una comunicazione con la quale sono forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione degli obblighi di reporting da applicarsi ai sensi del Regolamento UE 596/2014 (c.d. Market Abuse Regulation, “MAR”).
A tale riguardo, è stato precisato che a seguito delle decisioni assunte dagli organi legislativi europei che hanno posticipato l’entrata in vigore della MIFID II e del Regolamento MIFIR, anche talune previsioni del MAR saranno posticipate al fine di mantenerle in linea con le nuove scadenze temporali previste dalla MIFID II.
In particolare, le previsioni dell’art. 4 del MAR, con specifico riguardo agli obblighi di comunicazione e di reporting dalle autorità nazionali all’ESMA delle informazioni previste dal MAR e stabilite ai sensi del paragrafo 4(2) e 4(3) del MAR potranno trovare applicazione solo a partire dal 3 gennaio 2018, concordemente con l’entrata in vigore della MIFID II.
Al contrario, le previsioni di cui all’art. 4(1) che riguardano gli obblighi di comunicazione alle autorità nazionali di controllo degli strumenti finanziari che vengono ammessi per la prima volta in negoziazione presso un MTF (ma non presso un OTF dal momento che tali entità saranno compiutamente regolamentate con l’entrata in vigore della MIFID II) inizieranno ad applicarsi a partire dal 3 luglio 2016.