Con sentenza n. 19425 del 16 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha pronunciato una serie di principi di diritto in materia di massimali assicurativi e di massimali operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FVG) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 23 novembre 2007.
1. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005 il 1° gennaio 2006, il d.P.R. 19 aprile 1993 (recante i “minimi di garanzia per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”) venne abrogato dall’art. 354 dello stesso d.lgs. con effetto immediato, dovendosi escludere che – in forza del comma 4 dello stesso art. 354 – ne fosse stata conservata la vigenza fino all’emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 1 dell’art. 128 del d.lgs. e in mancanza fino alla scadenza del termine indicato dal comma 2 dell’art. 355. Una siffatta ultrattività non era compatibile con il testo originario dell’art. 128, in quanto il comma 3 di tale norma aveva previsto comunque il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni comunitarie (cioè quelli indicati dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Direttiva 2005/14/CE) e dunque l’immediata loro operatività in attesa dell’esercizio del potere regolamentare.
2. All’art. 3 del d.lgs. n. 198 del 2007, là dove dispose, dopo che con il suo art. 1 il d.lgs. aveva disposto la sostituzione dell’art. 128 testo originario con il testo attuale, che “alla data di applicazione dei massimali di cui all’art. 1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993″, deve attribuirsi in conseguenza l’effetto di avere “richiamato” in vigore tale d.P.R. e ciò fino alla scadenza del termine indicato nel comma 5 dell’art. 128 nuovo testo;
3. I massimali operanti per i contratti assicurativi stipulati fra il 1° gennaio 2006 ed il 23 novembre 2007 (cioè prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2007 e del nuovo testo dell’art. 128 del C.d.A.), in relazione ai sinistri occorsi entro quel periodo, ed i massimali operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FVG) in relazione a contratti stipulati in quel lasso di tempo e per sinistri occorsi nello stesso lasso di tempo, nonché per sinistri provocati da veicolo privo di copertura o non identificato occorsi durante il medesimo lasso di tempo sempre di pertinenza del detto Fondo, si dovevano individuare a norma del comma 3 dell’art. 128 testo originario, cioè nel limite minimo di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Direttiva 2005/14/CEE;
4. In relazione ai contratti stipulati nel suddetto lasso di tempo ed ancora in corso, in mancanza di espressa previsione dell’applicazione dei limiti minimi comunitari, per i sinistri verificatisi a far tempo dal 24 novembre 2007 e fino al 10 dicembre 2009 operavano i massimali indicati dal d.P.R. 19 aprile 1993, per i sinistri verificatisi dall’Il dicembre sino al 10 giugno 2012 il limite del comma 5 dell’art. 128, per quelli successivi quelli di cui al comma 1 dell’art. 128;
5. Per i sinistri di pertinenza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada occorsi dal 24 novembre 2007, operavano gradatamente i limiti appena indicati.