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Giurisprudenza

Massimali assicurativi RC Auto: i principi della Cassazione

17 Giugno 2022

Cassazione Civile, Sez. III, 16 giugno 2022, n. 19425 – Pres. Rel. Frasca

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 19425 del 16 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha pronunciato una serie di principi di diritto in materia di massimali assicurativi e di massimali  operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FVG) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 23 novembre 2007.

1. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005 il 1° gennaio 2006, il d.P.R. 19 aprile 1993 (recante i “minimi di garanzia per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”) venne abrogato dall’art. 354 dello stesso d.lgs. con effetto immediato, dovendosi escludere che – in forza del comma 4 dello stesso art. 354 – ne fosse stata conservata la vigenza fino all’emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 1 dell’art. 128 del d.lgs. e in mancanza fino alla scadenza del termine indicato dal comma 2 dell’art. 355. Una siffatta ultrattività non era compatibile con il testo originario dell’art. 128, in quanto il comma 3 di tale norma aveva previsto comunque il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni comunitarie (cioè quelli indicati dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Direttiva 2005/14/CE) e dunque l’immediata loro operatività in attesa dell’esercizio del potere regolamentare.

2. All’art. 3 del d.lgs. n. 198 del 2007, là dove dispose, dopo che con il suo art. 1 il d.lgs. aveva disposto la sostituzione dell’art. 128 testo originario con il testo attuale, che “alla data di applicazione dei massimali di cui all’art. 1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993″, deve attribuirsi in conseguenza l’effetto di avere “richiamato” in vigore tale d.P.R. e ciò fino alla scadenza del termine indicato nel comma 5 dell’art. 128 nuovo testo;

3. I massimali operanti per i contratti assicurativi stipulati fra il 1° gennaio 2006 ed il 23 novembre 2007 (cioè prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2007 e del nuovo testo dell’art. 128 del C.d.A.), in relazione ai sinistri occorsi entro quel periodo, ed i massimali operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (FVG) in relazione a contratti stipulati in quel lasso di tempo e per sinistri occorsi nello stesso lasso di tempo, nonché per sinistri provocati da veicolo privo di copertura o non identificato occorsi durante il medesimo lasso di tempo sempre di pertinenza del detto Fondo, si dovevano individuare a norma del comma 3 dell’art. 128 testo originario, cioè nel limite minimo di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Direttiva 2005/14/CEE;

4. In relazione ai contratti stipulati nel suddetto lasso di tempo ed ancora in corso, in mancanza di espressa previsione dell’applicazione dei limiti minimi comunitari, per i sinistri verificatisi a far tempo dal 24 novembre 2007 e fino al 10 dicembre 2009 operavano i massimali indicati dal d.P.R. 19 aprile 1993, per i sinistri verificatisi dall’Il dicembre sino al 10 giugno 2012 il limite del comma 5 dell’art. 128, per quelli successivi quelli di cui al comma 1 dell’art. 128;

5. Per i sinistri di pertinenza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada occorsi dal 24 novembre 2007, operavano gradatamente i limiti appena indicati.

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