In tema di antiriciclaggio e violazione dell’obbligo di segnalazione sospetta, i giudici di legittimità con la pronuncia in esame hanno sancito il principio dell’immediata applicabilità dello ius superveniens più favorevole al trasgressore.
Infatti, nelle more del giudizio de quo è intervenuto sulla materia dell’antiriciclaggio il D.Lgs. n. 90 del 2018 che ha riscritto l’art. 58 del D.Lgs. n. 231 del 2007 relativo alle sanzioni, il quale attualmente prevede un regime sanzionatorio meno pregiudizievole, alla luce altresì dei criteri di cui tenere conto nella graduazione della sanzione di cui all’art. 67 del medesimo testo normativo.
La ricorrente, ex amministratrice delegata di una società fiduciaria, ha invocato l’applicazione dello ius superveniens, con conseguente determinazione della sanzione in misura prossima al minimo edittale, mettendo in evidenza le sue precarie condizioni economiche, la circostanza che non abbia tratto alcun vantaggio dalle operazioni non segnalate, l’assenza di pregiudizio per i terzi e la carenza di precedenti violazioni contestategli.
L’Avvocatura dello Stato, pur prendendo atto del fatto che l’art. 69 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, è espressivo del principio del favor rei (che, peraltro, sino alla pronuncia in oggetto, non ha avuto riconoscimento nel campo delle sanzioni amministrative in esame) propone, tuttavia, una lettura restrittiva della norma, assumendo che la retroattività della disposizione sanzionatoria più favorevole sia condizionata alla mancata conclusione del procedimento sanzionatorio.
La Corte di Cassazione non condivide quest’ultima interpretazione e mette in luce il tenore letterale dell’art. 69, che fa riferimento in generale alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella, senza contenere alcun riferimento alla ricorrenza altresì del requisito della mancata adozione del provvedimento sanzionatorio; sottolinea, infine, che la ratio legis è evidentemente improntata all’introduzione di norme destinate ad operare anche per il passato, sebbene nei limiti segnati dal principio del favor rei.