In materia di contratto di deposito bancario, l’azione di rivendica esperita ex art. 948 cc, ove miri a ottenere nei confronti della banca depositaria il riconoscimento della titolarità delle somme depositate e individuate nel loro preciso ammontare, confluite nel conto di deposito bancario, è intesa a far conseguire al legittimo titolare il possesso della res ivi depositata, e l’esercizio dei relativi diritti, compreso quello di ricevere la restituzione del tantundem dell’importo depositato, comprensivo dei frutti o proventi nel frattempo maturati.
Ne consegue che l’obbligo di restituzione dell’importo di danaro individuato nel suo preciso ammontare al tempo della domanda, ove avvenga per via esecutiva ex art. 2930 cod. civ. nei confronti della banca depositaria in conseguenza dell’azione di rivendica esercitata ex art.948 cod. civ. dal legittimo titolare, è suscettibile di esecuzione forzata per l’intero ammontare rivendicato ed esistente nel conto corrente al tempo della domanda giudiziale.