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Giurisprudenza

In materia di intermediazione bancaria il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione amministrativa decorre dal momento dell’accertamento della violazione

19 Aprile 2018

Manfredi Sclopis, Trainee presso Linklaters LLP

Cassazione Civile, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 5356 – Pres. Petitti, Rel. Grasso

Di cosa si parla in questo articolo

Il termine previsto dall’art. 14, l. 689 del 1981, che impone all’ente amministrativo di irrogare la sanzione per violazione di norme in materia di intermediazione finanziaria entro 90 giorni, decorre non dalla constatazione del possibile illecito, ma dal momento in cui la constatazione si è tradotta in accertamento dell’illecito.

Il principio tiene conto del fatto che, a seconda della complessità della materia e della particolarità della fattispecie del caso concreto, potrebbe essere necessario un minore ovvero un maggior tempo all’ente per accertare la sussistenza dell’illecito amministrativo.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo aver rilevato che la Banca d’Italia aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio avendo compiuto un’ampia attività istruttoria, ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente cui era stato in primo grado addebitata violazione dell’art. 107, comma 2 TUB in materia di organizzazione e controlli negli intermediari finanziari.

In particolare, il ricorrente eccepiva come la Banca d’Italia, che aveva inizialmente contestato l’assenza di un’organica normazione dei processi, riconoscendo in seguito la sua regolare predisposizione da parte del ricorrente, avrebbe poi avanzato una nuova ed inammissibile contestazione, relativa cioè alla mancata adozione di un modello organizzativo adeguato al business aziendale, con ciò violando l’art. 14, l. 681 del 1989.

Sulla base del principio di diritto enunciato in premessa, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riconoscendo come la Banca d’Italia avesse nel caso di specie rispettato i termini di decadenza previsti dalla norma richiamata dal ricorrente, pur avendo in principio avanzato altra e diversa contestazione.

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