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Maxi deduzione nuove assunzioni: beneficiari e modalità di calcolo

21 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1 del 20 gennaio 2025, ha fornito indicazioni sull’operatività concreta dell’agevolazione introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023 (la c.d. maxi deduzione per le nuove assunzioni), la cui applicazione è stata recentemente estesa dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) anche ai periodi d’imposta 2025 – 2026 – 2027.

L’ambito soggettivo della maxi deduzione per le nuove assunzioni:

Possono accedere alla maxi deduzione per le nuove assunzioni:

  • i titolari di reddito d’impresa tra cui:
    • i soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR (società, enti pubblici e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale)
    • i soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), TUIR (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli OICR), con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati in tutto o in parte nell’esercizio dell’attività commerciale (enti non commerciali residenti)
    • le società e gli enti non residenti in Italia di cui all’art. 73, c. 1, lett. d), TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione
    • le società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 TUIR
    • le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
  • esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54, c. 1 a 6-bis TUIR

L’agevolazione spetta a condizione che i beneficiari abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo, a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Non beneficiano dell’agevolazione:

  • i datori di lavoro non classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale, come gli imprenditori agricoli, che producono reddito agrario ex art. 32 TUIR
  • i soggetti che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie (ma vi possono beneficiare coloro che si trovano in una procedura di risanamento aziendale).
  • i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (chi aderisce al regime forfetario o al regime della cosiddetta tonnage tax).

I presupposti oggettivi

I beneficiari della maxi deduzione per le nuove assunzioni devono verificare che al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, si siano verificati:

  • un incremento occupazionale: quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente a quello agevolato
  • un incremento occupazionale complessivo: quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

In sostanza, come chiarisce l’Agenzia, per fruire del beneficio, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato, deve essere accompagnato altresì dall’aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente.

Quanto ai gruppi, e per prevenire distorsioni, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, nel perimetro di gruppo sono considerate:

  • le persone fisiche esercenti arti o professioni e gli enti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni
  • le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento.

L’Agenzia, nella circolare, quindi, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo in presenza di determinate fattispecie inerenti i diversi rapporti di lavoro, come:

  • la cessione del contratto di lavoro
  • il trasferimento di azienda
  • l’assegnazione alla stabile organizzazione da parte di soggetto non residente
  • la destinazione del dipendente all’estero
  • il distacco
  • la somministrazione di personale
  • la conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Le modalità di calcolo della maggiorazione 

L’agevolazione consiste nella deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo di una maggiorazione pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, c. 1, lett. b), n. 9), C.c. e l’incremento del costo complessivo del personale, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

La maggiorazione è aumentata poi al 30% per certe categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, di cui all’Allegato 1 del decreto, come disabili, donne con almeno due figli di età minore di 18 anni o vittime di violenza e giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Con la circolare infine vengono precisate le modalità di calcolo della maggiorazione per alcuni casi particolari, tra cui:

  • la presenza di neoassunti appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela
  • il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo
  • gli enti non commerciali residenti che si avvalgono di dipendenti sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale
  • i soggetti che svolgono anche attività, il cui reddito non è determinato in modo analitico.

Anche alla luce della proroga dell’agevolazione ad opera della legge di bilancio 2025, l’Agenzia chiarisce da ultimo che, ai fini del calcolo degli acconti, i beneficiari della misura non devono considerare la maggiorazione nella determinazione dell’imposta.

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