Il regolamento – che sarà in consultazione fino al 4 dicembre 2014 – stabilisce i requisiti in materia di rendicontazione sulle informazioni finanziarie che le banche sono tenute a presentare alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) e alla Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.
Si prevede un’attività di reporting incentrata su informazioni di varia tipologia: dalle voci di bilancio (i.e. attività finanziarie, esposizioni non-performing e passività finanziarie) a quelle su ricavi e costi (tra cui l’impairment per perdite su crediti).
Nel delineare le nuove modalità di segnalazione delle informazioni, la BCE distingue tra soggetti vigilati significativi e meno significativi, tra diversi livelli di applicazione dei requisiti (a livello consolidato, individuale o di filiali) e tra principi contabili applicati, siano essi IFRS o GAAPs. Si realizza, in tal modo, una divisione in gruppi di “reporting agents”, ognuno dei quali è tenuto a obblighi di comunicazione diversi (sia in termini di contenuto dei dati, sia con riferimento alla prima data di invio delle segnalazioni).
Inoltre, la BCE procede ad un adattamento delle sue richieste in ragione delle caratteristiche proprie di ciascun gruppo di reporting agents, prevedendo specifici “dataset”, i quali variano a seconda della portata e profondità informativa. Ci si riferisce agli schemi denominati “Full supervisory financial reporting” (che comprende l’intero set di modelli FINREP, come previsto negli ITS sulle segnalazioni di vigilanza); “Simplified supervisory financial reporting” e “Over-simplified supervisory financial reporting” (che contengono set di modelli sempre più ridotti), nonché “Supervisory financial reporting data points” (che include solo la comunicazione di alcuni dati selezionati).