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Mediatore creditizio: la pubblicità non deve far supporre la possibilità di ottenere finanziamenti in via diretta

3 Gennaio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

L’Antitrust condanna un mediatore creditizio per pratica commerciale scorretta relativamente alla diffusione di un volantino pubblicitario volto a promuovere la propria offerta di finanziamenti.

Nel messaggio in questione veniva riportata la seguente dicitura: “MUTUI 100%” “Acquisto prima e seconda casa, consolidamento debiti, ristrutturazione, liquidità, surroga” “Non riesci ad arrivare a fine mese? Dacci un taglio! ….riusciamo a dimezzare le tue uscite mensili”. Sul retro del volantino risultava presente una tabella intitolata “ESEMPI MUTUO A RATA FISSA” con l’indicazione “gli esempi in tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti”. La tabella riportava l’importo del credito erogabile, la durata del finanziamento e l’importo delle rate. In calce alla tabella si specificava come “Gli esempi nella tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti”.

Oggetto di contestazione avanti l’Antitrust risultava l’omessa indicazione nel messaggio pubblicitario di informazioni rilevanti in merito alla natura dell’attività svolta e agli elementi essenziali dai quali poter ricavare le effettive condizioni economiche dei finanziamenti offerti (TAN e TAEG/ISC).

Per quanto attiene il primo profilo, l’Antitrust ha evidenziato come il messaggio pubblicitario lasciasse intendere la possibilità di ottenere per il tramite dell’operatore finanziamenti in via diretta, prospettando taluni importi dei prestiti richiedibili e delle singole rate di rimborso in relazione all’arco temporale di restituzione. Una simile prospettazione risultava ingannevole, posto che l’operatore non erogava direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma era abilitato a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia. Sotto tale profilo, quindi, il messaggio risultava ambiguo e idoneo a indurre in errore i destinatari in merito alla qualifica dell’operatore pubblicitario.

Per quanto attiene il secondo profilo, si palesava l’assenza nel messaggio pubblicitario di elementi essenziali dai quali ricavare le corrispondenti componenti di costo (TAEG o ISC). La disponibilità di tali informazioni, ricorda l’Antitrust, è essenziale per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione, sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili, in un settore, come quello creditizio, che si contraddistingue per la forte asimmetria informativa esistente tra imprese e consumatori, in conseguenza della complessità della materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto a un servizio cui non si ricorre con frequenza.

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