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Mediatore europeo: pubblicata la risoluzione del Parlamento UE sul nuovo Regolamento

29 Giugno 2021

Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria risoluzione sul progetto di regolamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom.

In particolare, evidenzia il Parlamento UE, l’articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione. Per garantire che tali diritti siano realmente esercitati e al fine di rafforzare la capacità del mediatore di condurre indagini approfondite e imparziali, consolidandone così l’indipendenza da cui entrambi dipendono, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all’efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

In particolare, il Regolamento, oltre a stabilire lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore, prevede i seguenti principi:

  • il mediatore è completamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e agisce senza alcuna autorizzazione previa.
  • il mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, nel debito rispetto dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 228 TFUE, nonché dell’articolo 41 della Carta sul diritto a una buona amministrazione.
  • l’azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.
  • il mediatore, se del caso, formula raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per affrontare la questione in oggetto.
  • nell’esercizio delle sue funzioni, il mediatore non può mettere in discussione la fondatezza delle decisioni di un organo giurisdizionale o la sua competenza a emettere una decisione.
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