Con comunicazione n. 21 del 18 aprile 2019 l’Organismo degli agenti e mediatori (OAM) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo in capo ai mediatori creditizi di dotarsi di un sistema di controllo interno conforme e adeguato.
In particolare, l’OAM ha sottolineato che, alla luce della frequente rilevazione di situazioni di inadeguatezza o carenza di effettività di sistemi di controllo, i presidi organizzativi devono consistere sempre nell’istituzione di una funzione di controllo di secondo livello (compliance e risk management), di una funzione di terzo livello (internal audit) se il numero di collaboratori a contatto con il pubblico è superiore a 20 e, in tutti i casi, di una funzione di antiriciclaggio, unitamente alla nomina dei relativi responsabili.
Va inoltre predisposta una Relazione sui requisiti organizzativi effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e accompagnata da report periodici di verifica svolti dalla società.