Con Circolare del 21 dicembre 2012, Prot: DT 100578, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169, ha profondamente modificato la figura dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio.
A fronte del nuovo quadro normativo l’attività di “segnalazione” svolta da alcune categorie professionali è riconducibile a quella propria della mediazione creditizia, risultando quindi l’esercizio di detta attività subordinato all’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM.
Con la presente Circolare il Ministero ha fra l’altro evidenziato come, la circostanza che il privato non conferisca formalmente alcun mandato di mediazione e non sia, pertanto, “apertamente e direttamente” obbligato al pagamento di alcun corrispettivo (provvigione) per la mediazione, non vale ad escludere che il rapporto contrattuale atipico che si instaura tra “segnalatore” e “segnalato” sia inquadrabile, inequivocabilmente, in termini di mediazione.