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Attualità

Mediazione e procura speciale sostanziale: preoccupazioni anche dopo la riforma

19 Gennaio 2023

Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Federica Turotti, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza il tema relativo alla forma che deve avere la procura speciale sostanziale per la partecipazione in mediazione obbligatoria del procuratore speciale in sostituzione della parte sostanziale, ovvero se sia o meno necessario l’utilizzo della procura notarile, dubbi questi non risolti dalla recente riforma Cartabia sul processo civile.   


Prima che il 2022 si concludesse, era già chiaro che il nuovo anno si sarebbe fatto largo tra la riforma del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui la mediazione obbligatoria.

Prendere confidenza sin da subito con le novità che avrebbero toccato gli articoli del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, su cui oggi continua a poggiare l’impalcatura di tale procedura, era dunque un esercizio imprescindibile, inevitabile, quantomeno per capire se la riforma sarebbe riuscita a far luce su alcune zone d’ombra della legge, magari codificando quelle criticità in cui la giurisprudenza di merito e di Legittimità si erano più volte imbattute nel corso degli anni.

Legge alla mano quello che emergeva era però che, per quanto intrisa di importanti novità e nonostante alcune norme fossero state colpite da una radicale riformulazione, alcuni passaggi continuavano a concedere ancora troppo spazio al non detto, con la conseguenza che la giurisprudenza avrebbe giocato, ancora una volta, un ruolo decisivo nel definire chiaramente i contorni delle norme, per certi versi fin troppo poco espressive della volontà della legge.

In tale contesto, che l’occhio cadesse sul comma 4 dell’articolo 8 (rubricato: “Procedimento”) del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, nel nuovo testo coordinato alla riforma “Cartabia”, era quindi pressoché inevitabile, non fosse altro perché le vicende giudiziali ante-riforma testimoniavano come, nel silenzio della legge, alcuni giudici di merito avessero ritenuto avverata la condizione di procedibilità del giudizio solo nel caso di partecipazione personale della parte alla procedura mediazione, ovvero di un suo procuratore speciale munito di procura notarile.

Dunque, sin da subito, il timore principale muoveva le premesse dalla circostanza che il nuovo testo dell’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, aveva trascurato di chiarire tale aspetto, con tutto ciò che questo avrebbe comportato.

Questa, infatti, è la nuova lettera della norma: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.

E non è certo una lettura confortante: per quanto, infatti, permanga la possibilità per la parte sostanziale di farsi sostituire nella procedura di mediazione da un procuratore speciale, nulla è stato però chiarito in ordine al tipo di procura che occorrerà per farlo.

Dunque, nel silenzio della legge, non possiamo certo escludere, così come già successo in passato, che alcuni Giudici ritengano non avverata la condizione di procedibilità della mediazione nel caso in cui la parte sostanziale abbia partecipato alla procedura per il tramite di un suo delegato o rappresentante, poiché sprovvisto di procura notarile per la mediazione obbligatoria.

Il che rischia, ancora una volta, di generare notevoli incertezze non solo per l’intero procedimento di mediazione, nel quale il Mediatore ha comunque il potere di chiedere di dichiarare i poteri di rappresentanza, dandone inoltre atto nel verbale, ma anche con riferimento all’esito del giudizio che dovesse proseguire dopo un tentativo di conciliazione infruttuoso.

Il tutto, peraltro, in un contesto in cui la Cassazione aveva già chiarito che:

  • nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
  • la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale per la mediazione obbligatoria. Tuttavia, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata a tale fine non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
  • la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Più nello specifico, questo è il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza del 27/03/2019, n. 8473: “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass, 27/03/2019, n. 8473. In senso conforme: Cass., 05/07/2019, n. 18068; e Cass., 16/09/2019, n. 23003).

Pacifico, dunque, che la Cassazione non ha mai subordinato la possibilità di delegare a terzi la rappresentanza sostanziale del diritto dedotto in giudizio, e di cui si discute in mediazione, al conferimento di una procura notarile.

In questa direzione, paradigmatica anche la sentenza del Tribunale di Salerno del 15/01/2020, secondo cui “Nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale” (Trib. Salerno, 15/01/2020, Massima redazionale, 2020).

Nello stesso solco si inserisce il Tribunale di Milano, Sez. VI, che con sentenza dell’11/02/2020 aveva affermato che “in assenza di dati normativi che inducano a ritenere necessaria la comparizione personale delle parti al procedimento di mediazione, si ritiene di aderire alla tesi prospettata di recente dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. Civ., sez. 3, n. 8473 del 27/03/2019)” (Tribunale di Milano, sentenza dell’11/02/2020, Massima redazionale, 2020).

Del pari il Tribunale di Treviso con sentenza del 18/06/2020, il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 26/06/2020, il Tribunale di Castrovillari con sentenza del 04/08/2021, la Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 15/07/2021, n. 1129, e, da ultimo, il Tribunale di Oristano, che con sentenza del 6/04/2022, n. 194, ha statuito che: “Nella più recente giurisprudenza di legittimità, con riferimento al tentativo di conciliazione in sede di mediazione, hanno trovato enunciazione i seguenti principi di diritto: nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi avverata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. 2.1.2. La Corte Suprema ha chiarito che, allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione all’attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale (così Cass. n. 8473 del 2019…)” (Tribunale di Oristano, sentenza del 6/04/2022, n. 194, in My Desk 24 de Il Sole 24Ore).

Infine, sul punto era intervenuto anche Tribunale di Cosenza, secondo cui “La forma dell’atto pubblico, ai fini della validità della procura, non è imposta da alcuna norma” (Tribunale di Cosenza, Sez. II civile, G.I. Dr. Andrea Palma, sentenza del 15/11/2022).

Di difficile comprensione, pertanto, non potevano che risultare quei provvedimenti di merito che, pur condividendo la lettura della giurisprudenza di legittimità e non escludendo la possibilità di delegare i poteri di rappresentanza della società a soggetti terzi, richiedevano in ogni caso che tale potere fosse conferito loro con procura speciale notarile per la mediazione obbligatoria.

In questa direzione il Tribunale di Torino, che con sentenza del 12/08/2019, n. 3922, aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione di una delibera condominiale proposta ai sensi dell’art. 1137 c.c., poiché la procura sostanziale conferita al terzo era priva di autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale (Tribunale di Torino, Sez. III, Giudice Dott.ssa Elisabetta Massa, sentenza del 12/08/2019, n. 3922).

Del pari il Tribunale di Salerno, intervenuto sul tema con sentenza dell’11/03/2020, n. 919, secondo cui la Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019, avrebbe sancito la necessità di una procura autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, precisando che tale potere non rientra tra quelli attribuiti all’avvocato difensore (Tribunale di Salerno, Sez. III, Giudice Gerrino Iannicelli, sentenza dell’11/03/2020, n. 919).

Il che è quanto sostenuto anche dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza del 29/09/2020, n. 3227, aderendo alla su esposta linea interpretativa, ha precisato che: “Effettivamente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale […]. Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall’art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell’istituto), di rappresentanza della parte assente” (Corte d’Appello di Napoli, Sez. II, Presidente Dott. Giovanni De Crecchio, sentenza del 29/09/2020, n. 3227).

Nello stesso solco si inseriscono anche i seguenti provvedimenti:

  • con sentenza del 17/11/2021, n. 459, il Tribunale di Caltagirone ha statuito che “la parte che non voglia o non possa (in questo caso deve trattarsi di impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo Vasto 17.12.2018) partecipare all’incontro di mediazione, deve farsi liberamente sostituire da chiunque (e quindi anche dal proprio difensore), ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale autenticata dal Notaio, non rientrando nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista; pertanto, la sostituzione della parte nel procedimento di mediazione non può ritenersi validamente effettuata se manca una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al proprio procuratore il potere di disporre rispetto alla res controversa, con la conseguenza che ove l’avvio del procedimento sia posto dal giudice o sia previsto a carico della stessa parte, l’invalidità della mediazione comporta l’improcedibilità del giudizio al quale afferisce” (Tribunale di Caltagirone, Sezione Civile Unica, G.I. Dott.ssa Cinzia Cattoretti, sentenza del 17/11/2021, n. 459);
  • con ordinanza del 29/11/2021 il Tribunale di Foggia ha precisato “che la procedura di mediazione attivata presenta profili di irregolarità per la mancata indicazione nel verbale di mediazione della procura notarile sostanziale di cui avrebbero dovuto essere muniti i rappresentanti della società opposta” (Tribunale di Foggia, Sez. II, GOT Avv. Ermelinda Inchingolo, ordinanza del 29/11/2021);
  • con sentenza del 15/12/2021, n. 1064, il Tribunale di Palmi, richiamato il precedente della Corte d’Appello di Napoli (già menzionato supra), ha affermato addirittura che nell’ambito del procedimento di mediazione “Il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi [enfasi dello scrivente]”, atteso che nel caso di specie il conferimento dei poteri è descritto “con una formula troppo ampia e generalizzata per far legittimamente ritenere ch’essi le siano stati conferiti con specifico riguardo all’”affare” trattato nella Mediazione n. 45/2020 e per “disporre dei diritti sostanziali” che ne sono sottesi, sì da costituire, per l’appunto, una “procura speciale sostanziale”: manca, invero, il benché minimo accenno alla predetta procedura ed alle specifiche attività da compiervi ai fini di una corretta e proficua gestione del mandato media-conciliativo” […] (Tribunale di Palmi, Sez. Unica, GOT Dr.ssa Stefania Bagnoli, sentenza del 15/12/2021, n. 1064. In senso conforme anche la successiva sentenza del 24 gennaio 2022, sempre del GOT Dr.ssa Stefania Bagnoli);
  • con ordinanza del 28/12/2021, nel richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 8473/2019), il Tribunale di Latina ha sostenuto che occorre applicare “le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”: di talché, poiché “non si dubita della natura pubblica dell’accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, per cui la procura per la relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell’atto pubblico” [enfasi dello scrivente], a pena di insussistenza della rappresentanza in questione (Tribunale di Latina, Sez. I, Giudice Roberto Galasso, ordinanza del 28/12/2021);
  • con sentenza del 28/12/2021, il Tribunale di Foggia ha così statuito: “Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all’esame della fattispecie concreta, va in primo luogo rimarcato che, secondo ciò che risulta dal verbale del procedimento di mediazione del 23.07.2021, all’incontro con il mediatore erano presenti, per la istante […] s.p.a. (convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale),”l’avv.[…], del foro di Savona, identificato con tessera n.[…] , che la rappresenta e l’avv.[…], del Foro di Bologna, identificato con tessera […], che l’assiste, giuste procure […] Tanto premesso, la mediazione non può in ogni caso ritenersi ritualmente esperita. In primo luogo, non vi è prova in atti che le procure esibite (una generale, l’altra speciale) costituiscano atti a corredo del procedimento di mediazione instaurato tra le parti, in mancanza di qualsivoglia attestazione da parte dell’Organismo adito (ADR… s.r.l.); inoltre la procura speciale contenente la delega in favore dell’avv. […] a partecipare alla mediazione, oltre a non essere stata conferita con atto notarile” (Tribunale di Foggia, Sez. II, GOT Dr.ssa Ermelinda Inchingolo, sentenza del 28/12/2021);
  • nello stesso solco la sentenza del Tribunale di Palmi, intervenuta in data 29/12/2021: “la c.d.”procura speciale” rilasciatale dalla Dott.ssa […] non sarebbe oggettivamente idonea a configurare una “legittima” sostituzione del legale rappresentante di detta società per due fondamentali ragioni: innanzitutto, perché la firma della Dott.ssa […] apposta in calce alla predetta procura, sotto la data “Venezia____2020”, non figura essere stata autenticata da pubblici ufficiali a ciò abilitati diversi dall’avvocato difensore (“procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”, Cass. civ. n. 8473/2019, cit.) […] In conclusione, la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione del legale rappresentante pro tempore dell’opposta […] – attrice sostanziale tenuta a promuoverlo – e, in ogni caso, la sua partecipazione tramite un soggetto non munito di “procura speciale sostanziale”, ha oggettivamente impedito l’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda monitoria di cui all’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Tribunale di Palmi, Sez. civile, GOT Dr.ssa Stefania Bagnoli, sentenza del 29/12/2021);
  • con ordinanza del 21/01/2022, resa all’esito di un’udienza cartolare, il Tribunale di Nola ha precisato che “non è sufficiente la procura speciale conferita per l’assistenza obbligatoria nel procedimento di mediazione, ma è necessario che alla stessa si accompagni il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale e che la sottoscrizione apposta dalla parte sia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato [enfasi dello scrivente], rimanendo altrimenti invalida la procura con sottoscrizione autenticata da parte dello stesso difensore così come stabilito da Cass. n. 8473/2019” (Tribunale di Nola, Sez. I, Giudice Dr. Alfredo Granata, ordinanza del 21/01/2022);
  • con ordinanza del 25/01/2022, emessa anche questa all’esito di un’udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale di Catania ha ritenuto “opportuno invitare parte opposta a produrre la procura speciale notarile [enfasi dello scrivente] rilasciata in favore dei professionisti che hanno partecipato alla seduta svoltasi dinanzi al mediatore”, al fine di verificare il regolare svolgimento della procedura di mediazione (Tribunale di Catania, Sez. IV, Giudice Dr. Nicola La Mantia, ordinanza del 25/01/2022);
  • vi sono poi altre decisioni del 2022, tra cui quella del Tribunale di Busto Arsizio: “Ciò premesso e venendo ad esaminare la questione relativa alla possibilità per la parte di farsi sostituire nel procedimento di mediazione dall’avvocato, la Cassazione afferma: L’art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, dopo tale condivisibile affermazione, la Cassazione, in maniera contraddittoria afferma: “Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri” Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l’attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all’interrogatorio formale: “La parte interrogata deve rispondere personalmente” e il successivo art. 232 c.p.c. che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: “L’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all’art. 231 c.p.c. Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale […] Potrebbe ritenersi che non vi sia necessità di autenticazione della procura speciale ma che sia sufficiente che la procura, avente natura sostanziale, non debba essere autenticata, a meno che non si debba disporre con la mediazione di diritti reali immobiliari, alla luce degli artt. 1392 c.c. e dell’art. 11, co. 3 D.Lgs. 28/2011.Tuttavia, tale interpretazione non è conforme a quanto previsto nella norma del codice di procedura civile relativo al tentativo di conciliazione (185 c.p.c.) che, prevede che “Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.” […] Risultano infine pienamente condivisibili le argomentazioni sostenute dalla giurisprudenza di merito al riguardo e che possono essere compendiate nella motivazione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 20.12.2018, estensore Moriconi, che si riportano integralmente […]. Va ricordato che l’avvocato non ha un potere generale di autenticare la sottoscrizione di una scrittura privata, qual è di regola una procura, men che meno la procura di un mandato di rappresentanza in mediazione che attinge ad un alto tasso di possibilità di disposizione dei diritti. Il potere di autenticazione dell’avvocato è circoscritto infatti al solo ambito giudiziario, ed in particolare alla autentica della firma del cliente (art. 83 cpc ..in tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore ); anche nel caso in cui avendo il giudice disposto la comparizione personale della parte questa abbia designato un rappresentante che sia a conoscenza dei fatti ed abbia il potere di transigere o conciliare (art.185 cpc) Cosa consegue da ciò ? Che una sottoscrizione (di una procura) non autenticata può essere facilmente messa in discussione dal titolare del diritto, assente in mediazione, che non abbia condiviso (o abbia ripensato) la convenienza dell’accordo negoziato e raggiunto in suo nome dal rappresentante […] All’esito di tali considerazioni e per i molteplici motivi indicati dunque non sono condivisibili le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 e dunque nel caso di specie, può senza dubbio affermarsi che la domanda formulata in via monitoria da parte opposta deve essere dichiarata improcedibile” (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. civile, G.I. Dr. Carlo Barile, sentenza del 27/09/2022, n. 1324);
  • sempre nel 2022, è poi intervenuta anche la recentissima decisione del Tribunale di Parma: “Si rileva, tuttavia, che la procura depositata in atti da parte opposta relativa al procedimento di mediazione è una mera scrittura privata firmata dalla parte […] e, dunque, non ha i necessari requisiti dell’atto pubblico” (Tribunale di Parma, Sez. I civile, G.I. Dr.ssa Paola Belvedere, sentenza del 10/10/2022, n. 1139);
  • infine, si segnala la recentissima sentenza del 29/11/2022 emessa dal Tribunale di Palmi: “la suindicataPROCURA” risulta essere stata conferita il 13.4.2021 dal procuratore speciale […] della […] quale procuratrice […] S.p.a., non in proprio ma quale procuratrice di […] S.r.l., alla dott.ssa […] nel procedimento di mediazione in oggetto “per la possibile conciliazione della controversia, conferendogli all’uopo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, transigere, rinunziare, di farsi sostituire e delegare, di riscuotere in mia vece e darne quietanza, di sottoscrivere in mio nome e per mio conto un accordo di conciliazione e porre in essere qualunque atto utile o necessario all’espletamento del presente incarico, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato, giusta “sigla” ivi apposta in calce dal procuratore speciale e non autenticata da pubblici ufficiali a ciò abilitati, diversi dall’avvocato difensore” (Tribunale di Palmi, Sez. civile, G.O.T. Dr. Giovanni Rocco Vadalà, sentenza del 29/11/2022, n. 1134).

Delineato in questi termini il perimetro degli interventi che sul tema hanno concluso per il necessario conferimento di una procura notarile per la mediazione obbligatoria al soggetto delegato dalla parte sostanziale, è chiaro dunque che all’indomani della riforma permarranno le stesse preoccupazioni che già avevano segnato il 2022 e gli anni precedenti.

Per tali motivazioni, non possiamo che aspettarci che sul punto la giurisprudenza continuerà a giocare un ruolo decisivo, anche se questo significherà, in alcuni casi e seppur pochi, imbattersi in provvedimenti in linea con quelli appena esaminati.

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