La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha fatto il punto su alcuni aspetti sostanziali e processuali in tema di mediazione obbligatoria.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- nel procedimento di mediazione le parti devono comparire personalmente e, in particolare, al primo incontro devono essere presenti sia le parti che i loro avvocati;
- la parte può peraltro delegare anche un terzo, non trattandosi di atto di natura strettamente personale;
- la delega può essere conferita dalla parte anche al proprio difensore;
- in particolare, “la parte (…) che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente” può “farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore”;
- “allo scopo di validamente delegare un terzo (…) la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente per oggetto lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”;
- pertanto “il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”;
- se la parte “sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”;
- ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità (da parte dell’istante/futuro attore), è sufficiente la partecipazione al primo incontro.