Con Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative relativamente alle modifiche apportate, in materia di mediazione tributaria, dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Come ricorda l’Agenzia, la legge di stabilità 2014 ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le modifiche riguardano in particolare: la presentazione del reclamo, divenuta condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la sospensione ex lege, in pendenza del procedimento di mediazione, della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato; l’applicabilità delle disposizioni sui termini processuali anche al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; la produttività di effetti, da parte della mediazione, anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
Per quanto non precisato nella presente circolare restano valide le indicazioni fornite con la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E.