Con Circolare N. 9/E del 19 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni operative relativamente al nuovo istituto della c.d. mediazione tributaria.
Istituita con l’introduzione nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell’articolo 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, la mediazione tributaria rappresenta uno strumento deflativo del contenzioso per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell’Agenzia delle entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
In tali ipotesi, il procedimento di mediazione tributaria deve essere esperito in via preliminare a pena di inammissibilità del ricorso.
Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate affronta diversi temi connessi alla mediazione tributaria, fra cui l’ambito di applicazione del nuovo istituto, l’istanza di mediazione, gli effetti della presentazione dell’istanza, la sospensione della riscossione, la trattazione dell’istanza, l’accordo di mediazione, il perfezionamento della mediazione, il diniego all’istanza, la notifica degli atti del procedimento di mediazione e l’instaurazione del giudizio.