WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/02


WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari
www.dirittobancario.it
Flash News

Mercato MOT: le modifiche di luglio 2021 per l’ammissione

27 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Avviso n. 24577 del 19 luglio 2021 Borsa Italiana ha pubblicato le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati.

In un’ottica di efficientamento e automazione del processo di quotazione, è stata introdotta una modifica al modello di domanda di ammissione alle negoziazioni, con riferimento alla procedura di ammissione alle negoziazioni sul mercato MOT di strumenti già negoziati su un altro mercato regolamentato ed emessi o garantititi da uno Stato membro dell’UE o emessi da organismi internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’UE ai sensi dell’articolo 2.1.2, comma 7 del Regolamento.

In particolare, viene integrato il modello di domanda di ammissione contenuto nell’Allegato 1B di cui al Titolo IB.1 delle Istruzioni, specificando che il richiedente l’ammissione è tenuto a specificare se lo stesso sia un emittente, un operatore aderente al mercato o un operatore specialista. Inoltre, viene specificato che, laddove il richiedente l’ammissione sia un operatore aderente al mercato, lo stesso sarà tenuto ad inoltrare a Borsa Italiana la relativa domanda di ammissione tramite il nuovo canale informatico denominato “Member Portal”, messo a disposizione da Borsa Italiana.

Viene inoltre integrato il modello di domanda di ammissione, specificando che il richiedente l’ammissione è tenuto a dichiarare a Borsa Italiana:

  • la preventiva ammissione degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato dell’UE;
  • se al momento della presentazione della domanda sia previsto l’impegno di un soggetto in qualità di specialista di cui all’articolo 4.4.1 che si impegni a sostenere la liquidità degli strumenti; e
  • ove il richiedente sia un operatore, se lo stesso si assuma l’impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all’attività di specialista sono in possesso di un’adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell’attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici.

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 3 agosto 2021.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/02


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03