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Merger leveraged buy out e abuso del diritto: ultimi orientamenti AE

6 Agosto 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 242 del 05 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornito una valutazione in termini di abuso del diritto di un’operazione di cessione di partecipazioni previamente rivalutate ad una società di nuova costituzione e successiva fusione inversa del predetto veicolo societario nella società acquistata.

Per quanto riguarda i profili di carattere generale, l’Agenzia osserva che, in caso di recesso c.d. “tipico”, attuato cioè tramite l’annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell’articolo 2473 del codice civile), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale.

Nell’ipotesi, invece, di recesso c.d. “atipico”, che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain).

Inoltre, il valore delle partecipazioni “rideterminato” con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, “in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

Per quanto riguarda invece l’analisi specifica del caso sottoposto a valutazione, si rinvia alla lettura delle Risposta in allegato.

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