I principi del quadro fedele e della prudenza enunciati rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 3 e all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un metodo di contabilizzazione secondo il quale una società emittente di un diritto di opzione su azioni contabilizza come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità.