WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Metodo standardizzato per il rischio di credito: linee guida EBA

13 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione sulla sua bozza di linee guida che specificheranno i metodi di diversificazione al dettaglio, proporzionati, per poter beneficiare della ponderazione preferenziale, nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito.

La bozza di Linee guida è stata elaborata ai sensi dell’art. 123, par. 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623.

Nella bozza di linee guida EBA definisce i criteri per valutare in quali circostanze le esposizioni al dettaglio possono essere considerate diversificate nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito, per la determinazione dei requisiti patrimoniali previsto dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).

Il requisito della diversificazione del portafoglio (ossia che un portafoglio sia composto da un numero significativo di esposizioni con caratteristiche simili) garantisce una riduzione dei rischi che gli enti creditizi dovranno sostenere per tali esposizioni.

Inoltre, il requisito della diversificazione è obbligatorio per assegnare alle esposizioni al dettaglio la ponderazione preferenziale nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito.

Come punto di partenza, EBA sta prendendo in considerazione il criterio di granularità dello 0,2% stabilito nello schema di Basilea, secondo il quale nessuna singola esposizione del portafoglio retail dovrebbe superare lo 0,2% del portafoglio stesso: secondo la proposta di EBA, gli istituti con esposizioni superiori al criterio di granularità dello 0,2% saranno comunque considerati sufficientemente diversificati, purché non più del 10% del loro portafoglio retail superi la soglia dello 0,2%.

Questo adeguamento garantisce un approccio proporzionato e armonizzato, che tiene conto del numero significativo di istituti più piccoli nell’UE; inoltre, l’approccio adottato, secondo quanto riferito da EBA è semplice e consente a tutti gli istituti di effettuare il calcolo, che risulta quindi proporzionato alle dimensioni degli istituti e dei loro portafogli al dettaglio.

Il documento di consultazione fa seguito alle raccomandazioni del Comitato consultivo di EBA sulla proporzionalità per il 2024 nel settore del rischio di credito.

La consultazione è aperta fino al 12 febbraio 2025.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter