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MICAR e TFR: in consultazione i decreti di adeguamento

23 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Dipartimento del Tesoro pone in pubblica consultazione gli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle cripto- attività.

Come noto, con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) e al Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto- attività (TFR), è stato introdotto un quadro normativo specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività.

Il MiCAR sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative a token collegati ad attività (asset referenced token – “ART”) e token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”), che saranno applicabili dal 30 giugno 2024.

Il TFR, invece – che introduce sostanzialmente l’obbligo in capo ai CASP di raccogliere e rendere accessibili alle autorità di controllo i dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari dei trasferimenti di cripto-attività di cui sono parte – si applicherà interamente a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Gli schemi di decreto legislativo posti in consultazione sono stati elaborati all’esito del confronto tecnico con le Autorità competenti ed in adempimento della legge di delega al Governo per il recepimento dei provvedimenti europei, adottata il 14 febbraio 2024 e in attesa di promulgazione, ove agli artt. 18 e 19 prevede specifiche deleghe per l’adeguamento della normativa nazionale a MiCAR e TFR.

Vengono posti in consultazione, nello specifico:

I commenti e i contributi dovranno pervenire entro e non oltre il 22 marzo 2024.

  • Lo schema di decreto legislativo concernente l’attuazione del MICAR:

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo, in particolare, è dedicato all’individuazione delle autorità competenti, delle forme di cooperazione e dei relativi poteri:

  • nel Capo I la Banca d’Italia e la CONSOB sono designate quali autorità competenti ai sensi dell’art. 93 MiCAR, ferma la competenza della Banca d’Italia relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica.
  • nei Capi successivi sono ulteriormente precisate le competenze delle Autorità e sono stabilite le relative forme di coordinamento, parametrate a seconda dell’oggetto su cui verranno ad insistere i poteri di autorizzazione e/o di vigilanza:
    • token collegati ad attività (Capo II);
    • token di moneta elettronica (Capo III);
    • cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica (Capo IV); prestatori di servizi per le cripto-attività (Capo V);
    • prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Capo VI).

Nei Capi II e V, più nel dettaglio, vengono introdotte disposizioni dedicate all’autorizzazione all’emissione di token collegati ad attività e alla prestazione di servizi per le cripto-attività:

  • gli istituti di pagamento e di moneta elettronica potranno essere autorizzati all’emissione di token collegati ad attività o alla prestazione di servizi per le cripto-attività, solo a condizione che per l’emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento, nonché per le relative attività accessorie e strumentali, sia stato costituito un patrimonio destinato, nelle modalità previste dalla disciplina nazionale di settore
  • per assicurare la sana prudente e gestione dei nuovi intermediari e la coerenza con la disciplina applicabile agli intermediari tradizionali, gli emittenti di token collegati ad attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività diversi da intermediari vigilati potranno anche svolgere attività connesse e strumentali, restando invece ad essi precluso lo svolgimento di attività non finanziarie

L’art. 30 contempla inoltre l’introduzione di una sanzione penale nei confronti di:

  • chiunque offra al pubblico o chieda e ottenga l’ammissione alla negoziazione di ART in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni previsti
  • chiunque presti servizi per le cripto attività in assenza delle prescritte autorizzazioni, mentre l’articolo 31 esclude l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni ivi descritte per il caso in cui il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 30.

Il Titolo III introduce nell’ordinamento nazionale disposizioni ad hoc, applicabili agli emittenti di ART nel Capo I e ai CASP (Crypto-Asset Service Providers, ovvero i prestatori per le cripto-attività), nel Capo II.

Nell’ambito di ciascun Capo, si prevede inoltre una disciplina speciale per la liquidazione volontaria e per la crisi degli emittenti di ART e dei CASP che non siano assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati.

In particolare, per quanto concerne la liquidazione volontaria, nello schema di decreto si propone l’estensione dell’applicazione degli art. 96-quinquies e 97 del TUB, in quanto compatibili.

La disciplina della liquidazione coatta degli emittenti ART specializzati è quella attualmente prevista per le banche, mentre per i CASP specializzati si propone l’applicazione della disciplina attualmente prevista per le SIM.

Il Titolo IV è poi dedicato all’introduzione di un regime sanzionatorio, che ha rango penale per le sole violazioni descritte dall’art. 30; per le ulteriori violazioni contemplate dall’articolo 111, paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo si prevede un regime di natura amministrativa.

Le nuove disposizioni sanzionatorie vengono coordinate con quelle nazionali già vigenti in merito all’esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d’Italia e della CONSOB.

  • Lo schema di decreto legislativo concernente l’attuazione del TFR:

Lo schema di decreto in consultazione riconduce i CASP nell’ambito della categoria degli intermediari bancari e finanziari, quali soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 231/2007.

In linea con la ripartizione di competenze prevista dal vigente impianto normativo, i poteri di supervisione antiriciclaggio nei confronti dei CASP, per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni di attuazione, sono esercitati dalla Banca d’Italia.

Quanto al tipo e al livello di sanzione o misura amministrativa, per le violazioni di cui all’articolo 29 di TFR, e considerato che l’art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 già definisce l’impianto sanzionatorio per le violazioni degli intermediari bancari e finanziari, tale impianto si applicherà automaticamente anche ai CASP, quali intermediari finanziari, senza necessità di ulteriori modifiche alla disciplina vigente.

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