Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie, L, del 26 novembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545 del 24 settembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MICAR per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard per attuare la vigilanza delle Autorità competenti, tramite la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le stesse.
Il Regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato da ESMA in stretta collaborazione con EBA, presentato alla Commissione UE.
I mercati delle cripto-attività sono intrinsecamente transfrontalieri, e, pertanto, le autorità competenti dei diversi Stati membri devono poter cooperare e scambiare informazioni che consentano loro di vigilare in modo efficace sugli emittenti e sugli offerenti di cripto-attività e sui prestatori di servizi per le criptoattività che operano in tutta l’Unione.
Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) stabilisce infatti che le autorità competenti, devono cooperare tra loro, scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza reciproca: in particolare, devono avere accesso alle informazioni necessarie per l’efficace esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni.
Per garantire che le autorità competenti siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo e di prestarsi assistenza reciproca ai fini della vigilanza in ambito MICAR, sono dunque state stabilite procedure, formati e modelli comuni per:
- la presentazione delle richieste di assistenza
- le conferme di ricevimento
- le risposte a tali richieste.
Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto; tuttavia, in casi appropriati, possono avvenire oralmente, in particolare prima dell’invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni:
- per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero ostacolare il soddisfacimento della richiesta stessa
- in caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte richiedente, qualora l’autorità richiedente chieda una risposta tempestiva, per porre fine a un danno significativo o per prevenire potenziali danni significativi agli investitori o alla stabilità del sistema finanziario e alla fiducia nello stesso: ad esempio, quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha da poco ottenuto prove da cui risulta che un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro commercializza cripto-attività che non sono compatibili con le disposizioni in materia di tutela dei clienti o dei detentori al dettaglio, di cui all’art. 102 del Regolamento (UE) 2023/1114.
Le richieste urgenti saranno consentite anche qualora l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia ricevuto reclami pertinenti, relativi a un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro o qualora l’autorità competente abbia motivo di ritenere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che opera nella sua giurisdizione sia a rischio di insolvenza, con potenziali ripercussioni sui clienti della sua giurisdizione o sulla stabilità dei mercati finanziari.
E’ regolamentata altresì la trasmissione spontanea di informazioni a norma del Regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria, quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un’altra autorità competente: in tal caso, l’autorità competente dovrà assicurarsi di disporre di una base giuridica, e a tal fine indicarla nel formulario che figura nel pertinente allegato.
La richiesta di assistenza ai sensi dell’art. 95 Regolamento (UE) 2023/1114 conterrà informazioni sufficienti sull’oggetto della richiesta, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all’autorità interpellata di trattarla con efficacia e rapidità.
Qualora le informazioni che l’autorità richiedente chiede siano necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che essa indichi i fatti all’origine del sospetto di infrazione che l’hanno portata a presentare la richiesta.
Le procedure di cooperazione consentiranno la comunicazione, la consultazione e l’interazione tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, al fine di garantire un trattamento efficace delle richieste di informazioni o di assistenza: permetteranno in particolare alle autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull’utilità delle informazioni o dell’assistenza ricevute, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l’assistenza.
Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza, di cui al Regolamento, garantiranno la riservatezza delle informazioni scambiate o trasmesse e il rispetto delle norme in materia di protezione dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.