WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03


WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

MICAR: gli indicatori di sostenibilità delle cripto-attività

31 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 31 marzo 2025, il Regolamento delegato (UE) 2025/422 del 17 dicembre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) con il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità, ovvero sull’impatto che le tecnologie alla base delle cripto-attività esercitano sull’ambiente.

Gli investitori, per poter scegliere con consapevolezza, devono ricevere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti, semplici, concise e comparabili, sull’impatto che tali tecnologie esercitano sul clima e sull’ambiente.

Poiché, vista la natura distribuita delle cripto-attività, risulta difficile ottenere e pubblicare informazioni accurate e attendibili al riguardo, si è reso necessario elaborare un elenco di indicatori di sostenibilità che consideri tali problematiche, al fine di fornire agli investitori informazioni comprensibili e comparabili sugli effetti negativi dei meccanismi di consenso, sulla base di dati accessibili e attendibili (come le stime).

Infatti, le informazioni di cui all’art. 6, par. 1, c. 1, lett. j), all’art. 19, par. 1, c. 1, lett. h), all’art. 51, par. 1, lett. g), e all’art. 66, par. 5, del MICAR, da inserire nei White Paper sulle cripto-attività e nei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività, riguardano gli impatti sul clima e gli altri effetti legati all’ambiente dei meccanismi di consenso e sono pertanto strettamente collegate.

Per garantire uniformità, coerenza e comparabilità di tali informazioni, le stesse sono state quindi disciplinate in un unico regolamento delegato, che prevede non solo indicatori chiave obbligatori e supplementari, ma altresì volontari, da inserire in una parte specifica dei White Paper o dei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Ad ogni modo, per prevenire il greenwashing e garantire la comparabilità delle informazioni da includere nei White Paper e nei siti web, le informazioni relative agli indicatori facoltativi saranno essere soggette alle stesse norme armonizzate sulla presentazione delle informazioni, nonché sulle metodologie, cui sono soggette quelle sugli indicatori obbligatori e supplementari. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03

Iscriviti alla nostra Newsletter