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MICAR: i modelli per lo scambio di informazioni fra Autorità

25 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 25 settembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MICAR per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’EBA e l’ESMA.

L’art. 96, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) impone infatti alle autorità competenti di collaborare strettamente con ESMA e con EBA e, in particolare,  di fornire a queste ultime tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità, rispettivamente, all’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 e all’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto; tuttavia, le comunicazioni potranno avvenire oralmente in determinati casi, in particolare prima dell’invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero rendere difficile soddisfare la richiesta stessa.

In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte mittente, sarà possibile altresì trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni.

Le informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica dovrebbero essere trasmesse a norma del MICAR, anche su base volontaria, quando l’organismo mittente ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili a un altro organismo.

All’atto della trasmissione di informazioni non richieste, l’organismo mittente indicherà, nel formulario allegato, la disposizione del MICAR a norma della quale trasmette le informazioni.

Per essere trattata in modo agevole ed efficiente dall’organismo ricevente, la richiesta dovrà contenere informazioni sufficienti sull’oggetto della cooperazione o dello scambio di informazioni e dovrà essere motivata e contestualizzata.

Le procedure nonché i formulari e i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione garantiranno la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

In allegato al regolamento, quindi, sono allegati tutti i formulari ed i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le predette autorità.

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