Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 25 settembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MICAR per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’EBA e l’ESMA.
L’art. 96, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) impone infatti alle autorità competenti di collaborare strettamente con ESMA e con EBA e, in particolare, di fornire a queste ultime tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità, rispettivamente, all’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 e all’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto; tuttavia, le comunicazioni potranno avvenire oralmente in determinati casi, in particolare prima dell’invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero rendere difficile soddisfare la richiesta stessa.
In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte mittente, sarà possibile altresì trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni.
Le informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica dovrebbero essere trasmesse a norma del MICAR, anche su base volontaria, quando l’organismo mittente ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili a un altro organismo.
All’atto della trasmissione di informazioni non richieste, l’organismo mittente indicherà, nel formulario allegato, la disposizione del MICAR a norma della quale trasmette le informazioni.
Per essere trattata in modo agevole ed efficiente dall’organismo ricevente, la richiesta dovrà contenere informazioni sufficienti sull’oggetto della cooperazione o dello scambio di informazioni e dovrà essere motivata e contestualizzata.
Le procedure nonché i formulari e i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione garantiranno la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
In allegato al regolamento, quindi, sono allegati tutti i formulari ed i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le predette autorità.