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MICAR: il decreto di adeguamento in Gazzetta Ufficiale

16 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 215 del 13 settembre 2024, il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (anche noto come MICAR), relativo ai mercati delle cripto-attività.

Come noto, il MICAR modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 9 giugno 2023.

Il Regolamento MICA sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative a token collegati ad attività (asset-referenced token ART) e token di moneta elettronica (e-money token EMT), che saranno applicabili dal 30 giugno 2024.

Il MICAR, in sintesi

Il Regolamento MICAR, in particolare:

  • prevede requisiti armonizzati per l’offerta al pubblico, l’ammissione alla negoziazione e la prestazione di servizi in cripto-attività
  • introduce una definizione ampia di cripto-attività e individua due sottocategorie di criptoattività (token collegati ad attività o asset-referenced token – “ART”, e token di moneta elettronica o e-money token – “EMT”), con la previsione di un regime ad hoc per ciascuna delle due sottocategorie: in entrambi i casi sono previste norme volte sia ad assicurare la sana e prudente gestione degli emittenti di ART e EMT (tra gli altri, requisiti minimi di capitale e presidi organizzativi, incluse politiche e procedure per garantire la sicurezza, la continuità operativa e la resilienza cibernetica degli emittenti), sia a tutelare i possessori di tali criptoattività (incluso l’obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato, il c.d. white paper)
  • stabilisce l’obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato (white paper) in caso di offerta al pubblico o di richiesta di ammissione a negoziazione su una piattaforma di scambio di cripto-attività per le cripto-attività diverse da ART ed EMT
  • prevede obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività
  • stabilisce norme sull’autorizzazione, sulla governance e sull’organizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (crypto-asset service provider, “CASP”) e degli emittenti di ART e EMT
  • introduce norme per la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività; introduce misure per contrastare gli abusi di mercato
  • istituisce l’architettura di vigilanza nazionale ed europea, individuando i poteri delle competenti autorità di vigilanza nazionali ed europee, necessari allo svolgimento dei loro compiti.

MICAR e designazione delle Autorità competenti

Ai sensi dell’art. 93 MiCAR, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti ivi previsti e a comunicare tali autorità all’EBA e all’ESMA.

L’art. 94 comma 6 MiCAR richiede quindi agli Stati membri di provvedere all’adozione di misure appropriate a consentire alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Il Titolo II del decreto legislativo è dedicato quindi all’individuazione delle autorità competenti, delle forme di cooperazione e dei relativi poteri.

Nel Capo I Banca d’Italia e la Consob sono designate quali autorità competenti ai sensi dell’art. 93 MiCAR, ferma la competenza della Banca d’Italia relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica (individuata direttamente da MiCAR in quanto autorità già designata ai fini dell’applicazione della Direttiva 2009/110/CE)

Inoltre, il decreto provvede a:

  • dotare le predette autorità dei poteri necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, integrando il catalogo minimo previsto dall’art. 94 MiCAR con taluni ulteriori poteri esercitabili nei confronti degli emittenti di ART e EMT e dei CASP, ed ispirati ai poteri di cui le autorità già dispongono nei confronti dei soggetti vigilati in base alla legislazione vigente;
  • attribuisce alle Autorità il potere di emanare delle disposizioni di attuazione del decreto, anche per tenere conto degli orientamenti adottati dall’ESMA e dall’EBA, nonché disposizioni riguardanti le modalità d’esercizio dei poteri di vigilanza;
  • disciplina le forme di cooperazione nazionale e con le autorità competenti degli altri Stati membri, individuando la Consob e la Banca d’Italia quali punti di contatto rispettivamente con l’ESMA e con l’EBA.

Nei Capi successivi sono ulteriormente precisate le competenze delle Autorità e sono stabilite le relative forme di coordinamento, parametrate a seconda dell’oggetto su cui verranno ad insistere i poteri di autorizzazione e/o di vigilanza:

  • token collegati ad attività (Capo II)
  • token di moneta elettronica (Capo III)
  • cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica (Capo IV)
  • prestatori di servizi per le cripto-attività (Capo V)
  • prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (Capo VI).

Autorizzazione all’emissione di token collegati ad attività

Nei Capi II e V si rinvengono disposizioni dedicate all’autorizzazione all’emissione di token collegati ad attività e alla prestazione di servizi per le cripto-attività.

In particolare, si prevede che gli istituti di pagamento e di moneta elettronica possano essere autorizzati all’emissione di token collegati ad attività o alla prestazione di servizi per le cripto-attività solo a condizione che per l’emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento, nonché per le relative attività accessorie e strumentali, sia stato costituito un patrimonio destinato nelle modalità previste dalla disciplina nazionale di settore

Inoltre, per assicurare la sana prudente e gestione dei nuovi intermediari e la coerenza con la disciplina applicabile agli intermediari tradizionali, si prevede che gli emittenti di token collegati ad attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività diversi da intermediari vigilati possano anche svolgere attività connesse e strumentali, restando invece ad essi precluso lo svolgimento di attività non finanziarie.

Comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate 

L’art. 88 MiCAR prevede che gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività comunichino quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente, in modo da consentire al pubblico di accedervi rapidamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo e che possano sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate purché siano soddisfatte talune condizioni, dettagliate dall’articolo.

In base al comma 3 del citato articolo, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, che abbia ritardato la divulgazione, notifica tale ritardo all’autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui sopra, immediatamente dopo che le informazioni sono state divulgate al pubblico.

In base all’art. 18 del decreto, gli emittenti,  gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114, e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Disposizioni speciali 

Il Titolo III è dedicato all’introduzione nell’ordinamento nazionale di disposizioni applicabili agli emittenti di ART (Capo I) e ai CASP (Capo II): nell’ambito di ciascun Capo si prevede inoltre una disciplina speciale per la liquidazione volontaria e per la crisi degli emittenti di ART e dei CASP che non siano assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati.

In particolare, per quanto concerne la liquidazione volontaria, viene estesa l’applicazione degli artt. 96-quinquies e 97 TUB in quanto compatibili.

La disciplina della liquidazione coatta degli emittenti ART specializzati è quella attualmente prevista per le banche, mentre per i CASP specializzati si applicherà la disciplina attualmente prevista per le SIM: inoltre, con riferimento ai CASP, inclusi dunque i soggetti che già dispongono di una disciplina speciale della crisi, si prevede che i possessori di cripto-attività siano equiparati nella liquidazione coatta amministrativa ai clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari.

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