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MICAR: le norme procedurali per le sanzioni EBA agli emittenti token

31 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 30 maggio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1504 del 22 febbraio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) specificando le norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’EBA, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.

In sintesi, le norme procedurali in ambito MICAR, relativamente alle sanzioni per gli emittenti token, prevedono:

  • il diritto della persona soggetta ad indagini, per una presunta violazione di cui all’allegato V o VI del Regolamento MICA, di presentare osservazioni scritte sulla sintesi delle conclusioni d’indagine entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane, prima che il funzionario incaricato trasmetta le conclusioni all’EBA
  • che la persona oggetto delle indagini può avvalersi di un difensore di sua scelta nel corso delle stesse
  • che il funzionario incaricato delle indagini dovrà valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla a EBA
  • che EBA deve valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti
  • affinché la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, EBA, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, potrà presentare ulteriori osservazioni scritte
  • che, qualora EBA adotti una decisione che imponga a una persona oggetto di indagini di porre fine a una violazione o chieda alla stessa di produrre informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure qualora decida di svolgere un’ispezione in loco, EBA potrà imporre penalità di mora volte a obbligare la persona interessata a rispettare la decisione adottata
  • che, prima di imporre penalità di mora l’EBA darà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni scritte
  • che, qualora adotti una decisione provvisoria a norma dell’art. 135, paragrafo 2, del Regolamento MICA, EBA concederà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di essere sentita quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, e prima dell’adozione di una decisione di conferma
  • qualora EBA decida di imporre una penalità di mora, la persona interessata potrà essere sentita e non sarà più soggetta a penalità di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall’Autorità nei suoi confronti
  • dopo aver ricevuto la notifica della sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o da EBA, la persona oggetto delle indagini avrà diritto di accesso al fascicolo, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali
  • l’uso dei documenti del fascicolo consultati sarà consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del Regolamento MICA.
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