Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 30 maggio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1504 del 22 febbraio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) specificando le norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’EBA, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.
In sintesi, le norme procedurali in ambito MICAR, relativamente alle sanzioni per gli emittenti token, prevedono:
- il diritto della persona soggetta ad indagini, per una presunta violazione di cui all’allegato V o VI del Regolamento MICA, di presentare osservazioni scritte sulla sintesi delle conclusioni d’indagine entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane, prima che il funzionario incaricato trasmetta le conclusioni all’EBA
- che la persona oggetto delle indagini può avvalersi di un difensore di sua scelta nel corso delle stesse
- che il funzionario incaricato delle indagini dovrà valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla a EBA
- che EBA deve valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti
- affinché la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, EBA, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, potrà presentare ulteriori osservazioni scritte
- che, qualora EBA adotti una decisione che imponga a una persona oggetto di indagini di porre fine a una violazione o chieda alla stessa di produrre informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure qualora decida di svolgere un’ispezione in loco, EBA potrà imporre penalità di mora volte a obbligare la persona interessata a rispettare la decisione adottata
- che, prima di imporre penalità di mora l’EBA darà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni scritte
- che, qualora adotti una decisione provvisoria a norma dell’art. 135, paragrafo 2, del Regolamento MICA, EBA concederà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di essere sentita quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, e prima dell’adozione di una decisione di conferma
- qualora EBA decida di imporre una penalità di mora, la persona interessata potrà essere sentita e non sarà più soggetta a penalità di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall’Autorità nei suoi confronti
- dopo aver ricevuto la notifica della sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o da EBA, la persona oggetto delle indagini avrà diritto di accesso al fascicolo, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali
- l’uso dei documenti del fascicolo consultati sarà consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del Regolamento MICA.