L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato tre serie di progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e una serie di progetti definitivi di norme tecniche di attuazione (ITS) in ambito MICAR – Regolamento (UE) 2023/1114, relativamente all’autorizzazione agli emittenti di token, ovvero, in particolare:
- all’autorizzazione come emittente di asset-referenced token (ART),
- alle informazioni per la valutazione dell’acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di ART
- alla procedura per l’approvazione del white paper (c.d. libro bianco) per ART emessi da istituti di credito ai sensi del Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR).
Questi standard tecnici sono fondamentali per regolare l’accesso al mercato dell’UE da parte degli emittenti di ART richiedenti e di coloro che intendono esercitare un’influenza significativa su tali imprese attraverso l’acquisizione di partecipazioni qualificate.
In particolare:
- le RTS sull’autorizzazione stabiliscono i requisiti informativi da includere nella domanda di autorizzazione all’offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di un ART, in modo da consentire una valutazione completa della domanda da parte dell’autorità competente; dopo la consultazione pubblica, l’ambito di applicazione dell’autorizzazione è stato modificato per chiarire che:
- l’emittente richiedente può essere solo una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’UE
- l’emissione non è soggetta ad autorizzazione, poiché riguarda solo l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione, mentre la domanda può essere presentata solo da un emittente richiedente e quindi solo a un emittente può essere concessa l’autorizzazione.
- le ITS sull’autorizzazione stabiliscono invece la lettera di richiesta standard e il modello di richiesta e chiariscono il processo relativo alla valutazione della completezza della richiesta da parte dell’autorità competente: poiché agli enti creditizi è richiesta solo l’approvazione per la pubblicazione di un libro bianco, gli RTS e gli ITS sull’autorizzazione non si applicano agli enti creditizi
- le RTS sul contenuto dettagliato delle informazioni da includere nella notifica del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate dirette o indirette, stabiliscono i requisiti informativi necessari all’autorità competente per effettuare la valutazione prudenziale in caso di progetti di acquisizione di emittenti di ART che non sono enti creditizi; tali informazioni riguardano cinque criteri relativi a:
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- reputazione del candidato acquirente
- idoneità di colui che dirigerà l’impresa oggetto di acquisizione
- solidità finanziaria del candidato acquirente
- gestione sana e prudente dell’impresa oggetto di acquisizione a seguito dell’acquisizione
- sospetto che il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo sia commesso o tentato o che possa aumentare a seguito dell’acquisizione.
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EBA ricorda che gli enti creditizi, a differenza degli altri emittenti di ART, non necessitano di un’autorizzazione per emettere ART, ma devono notificare la richiesta alla propria autorità nazionale competente e il c.d. libro bianco deve essere presentato all’autorità medesima per l’approvazione.
Come noto, rientrano nell’ambito di applicazione del MiCAR le attività di offerta al pubblico o di ammissione alla negoziazione di ART e di gettoni di moneta elettronica (EMT) e l’emissione di tali gettoni; all’EBA sono quindi conferiti compiti di vigilanza per le ART e gli EMT che EBA ritiene significativi.
Le RTS sulla procedura di approvazione dei c.d. libri bianchi per le ART emesse dagli enti creditizi stabilisce quindi le tempistiche che gli enti creditizi, le autorità competenti e la Banca centrale europea (BCE) o altre banche centrali devono seguire durante la procedura di approvazione di un libro bianco sugli asset crittografici.
EBA ha elaborato le RTS e le ITS pubblicati in conformità all‘art. 17, paragrafo 8, all’art. 18, paragrafo 6 e 7, e all’art. 42 paragrafo 4 del MiCAR e in stretta collaborazione con ESMA e la BCE.