Con Risposta n. 9 del 04 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui criteri di imputazione dei componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodo arbitrale con riferimento alle micro imprese di cui all’articolo 2435 ter del codice civile ed ai soggetti OIC adopter che non adottano i principi contabili internazionali IFRS, seppur diversi dalle menzionate micro imprese.
Per quanto riguarda le microimprese, l’Agenzia ha ritenuto che il corretto periodo d’imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo d’imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza.
Il sorgere del diritto all’indennizzo previsto nella sentenza determina il momento di imputazione fiscale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 109 del TUIR (fermo restando la sussistenza dell’ulteriore requisito della determinabilità).
Non incide sul momento in cui deve avvenire l’imputazione fiscale né il passaggio in giudicato della sentenza né, tanto meno, l’iter del contenzioso stesso, poiché, qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva, che concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 101 del TUIR.
Le medesime considerazioni devono intendersi riferibili ai componenti positivi di reddito relativi alla sottoscrizione di un lodo arbitrale (fermo restando la sussistenza dell’ulteriore requisito della determinabilità). L’indennizzo stabilito con lodo arbitrale, indipendentemente dal trattamento contabile, dunque, rappresenta un provento fiscalmente rilevante ai fini del reddito di impresa relativo all’anno d’imposta in cui il lodo è sottoscritto, ai sensi dell’articolo 109 comma 3, del TUIR, suscettibile di essere rettificato nel caso in cui eventi giuridici successivi non confermassero l’entità dell’indennizzo riconosciuto nel lodo.
Per quanto riguarda invece i soggetti OIC adopter, è necessario individuare il periodo d’imputazione fiscale sulla scorta della corretta imputazione di bilancio (cfr. circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011), senza che rilevi l’immodificabilità dell’obbligazione sorta.
In altri termini, la rilevazione in bilancio dei ricavi deve avvenire nell’esercizio in cui sorge il relativo diritto, con la conseguenza che l’imputazione in bilancio dei componenti qui in oggetto, in linea di principio, avviene negli esercizi individuabili.
Resta fermo che, tale momento potrebbe essere traslato in esercizi successivi, nel rispetto del principio per cui “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto” (ai sensi dell’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile).
A tal riguardo, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio dei soggetti OIC adopter e fermo restando i chiarimenti forniti con la circolare n. 7/E del 2011 in merito alla corretta individuazione delle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali in bilancio, che informano il bilancio ITA GAAP, si ritiene che le imputazioni temporali adottate possano trovare riconoscimento fiscale.