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Microcredito: le novità in GU

9 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, il decreto 20 novembre 2023 n. 211 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante modifiche alla disciplina del microcredito.

Il Decreto, più nel dettaglio, modifica il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, sulla disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), nonché in attuazione dell’articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge 234).

Come noto, gli operatori del settore possono concedere finanziamenti, di importo contenuto, finalizzati a favorire l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (c.d. “microcredito imprenditoriale”) e a sostenere persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (c.d. “microcredito sociale”).

Le caratteristiche tecniche dei finanziamenti, le finalità e i relativi beneficiari per ciascuna tipologia di microcredito sono indicati nell’art. 111 TUB e nel D.M. n. 176/2014: il microcredito può essere concesso non solo dagli operatori ex art. 111 TUB, ma anche da banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB, senza necessità di iscrizione nel relativo elenco.

Il Regolamento oggetto del decreto stabilisce, in particolare:

  • che l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non deve superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • i prestiti nella formula del microcredito potranno arrivare fino alla soglia massima di 75mila euro (100mila per le Srl), con una durata complessiva del prestito che passa dai precedenti 7 a 10 anni;
  • il microcredito potrà essere concesso a chi ha bisogno di finanze per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o nella forma della microimpresa organizzata anche in forma di società a responsabilità limitata.

Le disposizioni del decreto dovranno applicarsi ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, prevista per il 12 gennaio 2024.

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