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MIFID II: aspettative ESMA sull’uso dell’IA nei servizi di investimento al dettaglio

31 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi una dichiarazione (public statement), contenente delle aspettative dell’Autorità per le imprese che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) quando forniscono servizi di investimento ai clienti al dettaglio, in ambito MIFID II.

Quando utilizzano l’IA, ESMA si aspetta che le imprese rispettino i requisiti della MiFID II, in particolare per quanto riguarda:

  • gli aspetti organizzativi
  • la condotta aziendale
  • l’obbligo normativo di agire nel miglior interesse del cliente.

Sebbene le tecnologie di intelligenza artificiale offrano potenziali vantaggi alle imprese e ai clienti, esse comportano anche rischi intrinseci, quali:

  • pregiudizi algoritmici e problemi di qualità dei dati
  • decisioni non trasparenti e mancanza di comprensione delle decisioni e del processo decisionale
  • eccessivo affidamento all’IA da parte di studi e clienti per il processo decisionale
  • problemi di privacy e sicurezza legati alla raccolta, all’archiviazione e all’elaborazione della grande quantità di dati necessari ai sistemi di IA.

I potenziali utilizzi dell’IA da parte delle imprese di investimento che rientrerebbero nei requisiti della MiFID II comprendono:

  • l’assistenza ai clienti
  • l’individuazione delle frodi
  • la gestione del rischio
  • la conformità
  • il supporto alle imprese nella fornitura di consulenza sugli investimenti e nella gestione del portafoglio.

ESMA e le autorità nazionali competenti (ANC) continueranno a monitorare l’uso dell’IA nei servizi di investimento e il relativo quadro normativo dell’UE, al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni in questo settore

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