L’ESMA ha pubblicato una dichiarazione relativa alla sospensione temporanea dell’obbligo per ciascuna sede di esecuzione di mettere a disposizione del pubblico i dati relativi alla qualità dell’esecuzione relativamente al prezzo, ai costi, alla velocità e alla probabilità dell’esecuzione per singoli strumenti finanziari; ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/575 (RTS 27).
Si evidenzia che la Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di, nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, ha rilevato che questi rapporti vengono letti raramente e non consentono agli investitori e ad altri utenti di effettuare confronti significativi sulla base delle informazioni che contengono. A seguito dell’adozione della presente Direttiva, il 16 febbraio 2021, l’ESMA e le NCA hanno riscontrato una mancanza di chiarezza tra gli operatori di mercato alla data di applicazione della sospensione dell’obbligo di pubblicazione dei rapporti.