Consob ha comunicato all’ESMA la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti emanati riguardanti l’“Organo di gestione dei gestori del mercato e dei fornitori di servizi di comunicazione dati”.
Gli Orientamenti, già pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione europea (cfr. contenuti correlati), chiariscono i requisiti applicabili ai membri degli organi di gestione dei gestori di mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dati.
La Consob ha deciso di conformarsi agli Orientamenti per ciò che riguarda sia i requisiti dell’organo di amministrazione dei fornitori dei servizi di comunicazione dati, sia i requisiti di “tempo sufficiente”, di “conoscenza, competenze ed esperienze collettive”, di “indipendenza di giudizio”, di “risorse umane e finanziarie adeguate”, di “diversità” dell’organo di gestione dei gestori dei mercati regolamentati, avendovi già dato attuazione nell’ordinamento nazionale nell’ambito del processo di trasposizione delle disposizioni della MiFID II e delle relative misure di implementazione (articolo 6, comma 8 e articolo 53 del regolamento Consob in materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017).
I gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati ai sensi della MiFID II e sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a rispettare gli Orientamenti in questione, a partire dal 3 gennaio 2018, data di applicazione della MiFID II.