Consob ha avviato la consultazione con il mercato finanziario sulle modifiche al regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, necessarie per adeguare la normativa secondaria sul crowdfunding alle novità introdotte dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha esteso la relativa disciplina contenuta nel Tuf, precedentemente limitata alle start-up e alle Pmi innovative, a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) come definite dalla disciplina dell’Unione europea nonché allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/Ue (Mifid II) che prevede ulteriori modifiche alle disposizioni del Testo unico della finanza in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.
La consultazione si chiude il prossimo 21 agosto.
Come si legge nel comunicato stampa della Consob, di seguito espressamente riportato, le principali modifiche alle disposizioni del regolamento sono le seguenti.
A) Il nuovo articolo 7-bis del regolamento crowdfunding prevede, in attuazione del nuovo comma 3 dell’articolo 50-quinquies, che ai fini dell’iscrizione e della permanenza nella sezione ordinaria del registro dei gestori di portali on-line, sia necessaria l’adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico, o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale.
B) Agli articoli 11-bis e 12 viene introdotta l’ipotesi di rinuncia volontaria all’autorizzazione, in simmetria con quanto previsto per le Sim nelle nuove disposizioni del Tuf attualmente all’esame del parlamento. Viene inoltre regolato il procedimento per la decadenza e la cancellazione sulla scorta di quanto previsto dallo stesso regolamento crowdfunding per il procedimento di autorizzazione.
C) All’articolo 13 viene rafforzata, in analogia con i principi della Mifid II, la disciplina a presidio dei conflitti d’interesse. Con l’occasione, si intende prevedere altresì l’esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del relativo registro Consob (quindi, diversi dai gestori c.d. “di diritto”, quali Sim, banche, Sgr, ecc.) di condurre sui propri portali offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
D) Infine, le modifiche regolamentari proposte all’articolo 24 del regolamento crowdfunding confermano che le garanzie in caso di cambio di controllo (i.e. recesso o co-vendita) si applicano anche alle offerte relative alle piccole e medie imprese. A tal proposito, venuta meno la distinzione tra start-up e Pmi, è stata prevista una durata minima del recesso o della co-vendita uguale per tutte le tipologie societarie e pari a 3 anni.
E) Viene altresì confermata la necessaria sottoscrizione, ai fini del perfezionamento dell’offerta, di una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori particolarmente qualificati. Sotto questo aspetto, al fine di ridurre gli oneri connessi alla citata condizione del 5% viene prevista la nuova figura dell’“investitore a supporto delle piccole e medie imprese” che ingloba e sostituisce la precedente figura dell’“investitore a supporto dell’innovazione”, mutuandone i requisiti che vengono peraltro parametrati alla più ampia realtà delle piccole e medie imprese.