EBA ed ESMA hanno emanato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), e dell’articolo 91, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e, le Linee guida sulla valutazione di idoneità dei membri dell’organo di gestione e dei titolari di “funzioni chiave” di banche ed intermediari finanziari.
Le Linee guida riguardano in particolare:
- la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell’organo di gestione all’esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente;
- la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell’organo di gestione;
- la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell’organo di gestione;
- la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione;
- la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione.
Delle novità del regime della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR) attuate a livello nazionale con il decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, parleremo nel corso del convegno organizzato da questa rivista a Milano il prossimo 9-10 novembre. Per il programma dell’evento e per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione v. la pagina dedicata all’evento indicata tra i contenuti correlati. |