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Best execution e relazioni RTS28: ESMA modifica le priorità di vigilanza

13 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi una dichiarazione pubblica che fornisce agli operatori del mercato chiarezza sugli obblighi di segnalazione previsti dall’RTS28, in attesa della piena applicazione delle nuove norme previste dalla MiFID II in materia di c.d. best execution (ovvero i requisiti di segnalazione dell’esecuzione alle condizioni migliori).

Attraverso questa nuova dichiarazione pubblica, l’ESMA mira a promuovere un’azione coordinata da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) in relazione all’obbligo per le imprese di investimento di pubblicare alcune relazioni sulla migliore esecuzione (c.d. best execution), ai sensi dell’art. 27, paragrafo 6, della MiFID II.

In particolare, tale norma imporrebbe attualmente alle imprese di investimento di rendere pubbliche le cinque principali sedi di esecuzione in cui hanno eseguito gli ordini dei clienti nell’anno precedente e di fornire informazioni sulla qualità dell’esecuzione ottenuta.

Tuttavia, il 29 giugno 2023, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sulla revisione della MiFID II/MiFIR4: il testo adottato per la revisione prevede in particolare l’eliminazione dell’obbligo di rendicontazione per le imprese di investimento di cui all’art. 27, paragrafo 6, della MiFID II (i c.d. RTS28 reports).

Originariamente le relazioni RTS28 fornivano agli investitori informazioni sulla qualità dell’esecuzione (best execution) che le imprese di investimento avevano effettivamente raggiunto.

Tuttavia, secondo il considerando 8 della direttiva di modifica della MiFID II, le evidenze e i feedback delle parti interessate hanno dimostrato che tali relazioni non sono più sufficienti e non consentono agli investitori o agli altri utenti di fare confronti significativi sulla base delle informazioni fornite.

Dopo la data di entrata in vigore della nuova direttiva che modifica la MiFID II, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

Di conseguenza, nonostante la soppressione dell’obbligo di RTS 28, le imprese di investimento potrebbero ancora dover rendere pubbliche queste relazioni nel 2024 e fino alla data di recepimento della Direttiva nel rispettivo Stato membro.

Pertanto, da oggi, fino all’imminente recepimento nell’ordinamento nazionale di tutti gli Stati membri, ESMA si aspetta che le autorità nazionali di vigilanza (ANC) non diano priorità alle azioni di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento in relazione all’obbligo di pubblicazione delle relazioni periodiche previste dall’RTS 28.

Tuttavia, ESMA sottolinea in ogni caso l’importanza dei requisiti di esecuzione alle condizioni migliori ai sensi della MiFID II attuale e di quella rivista.

Pertanto, a parte il contenuto di questa dichiarazione, ESMA ricorda che le imprese di investimento sono tenute a rispettare rigorosamente i requisiti di esecuzione alle condizioni migliori e le ANC sono tenute a sorvegliare la loro conformità.

L’importanza dei requisiti di esecuzione alle condizioni migliori è testimoniata anche dall’inclusione di un mandato all’ESMA per sviluppare una nuova bozza di RTS sulle politiche di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento nella direttiva di modifica della MiFID II.

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