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MiFID II: l’ESMA sui requisiti per la sollecitazione inversa post Brexit

20 Gennaio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA ha pubblicato una dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per la sollecitazione inversa (reverse solicitation) nel caso di fornitura di servizi di investimento a clienti al dettaglio o professionali da parte di imprese non stabilite o situate nell’Unione europea.

Con la conclusione del periodo di transizione previsto dalla Brexit (31 dicembre 2020) l’ESMA ha infatti rilevato che, nei rapporti con la clientela, alcune aziende utilizzano in modo improprio la sollecitazione inversa, commercializzando i loro prodotti su iniziativa esclusiva del cliente.

Sul punto l’ESMA evidenzia che tali sollecitazioni di imprese aventi sede in paesi terzi (non-Ue) nei confronti di clienti (anche potenziali) dell’Unione europea, riguardanti servizi o attività di investimento o servizi accessori, non possono essere considerate servizi forniti su iniziativa esclusiva del cliente, a prescindere da quanto contenuto in clausole generali o disclaimer.

L’ESMA ricorda infine, a tutela dei consumatori, che i fornitori di servizi di investimento in ambito Ue, privi delle necessarie autorizzazioni, sono perseguibili e sanzionabili dal punto di vista amministrativo e penale, mentre i clienti Ue che si avvalgono di tali servizi non debitamente autorizzati possono trovarsi privi delle tutele previste dalle norme Ue, ivi inclusa la possibilità di indennizzi per gli investitori ai sensi della Direttiva 97/9/EC.

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