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MiFID II: il Governo approva il decreto con le novità di attuazione

15 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi informativi, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive (UE) 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

La direttiva (UE) 2021/338 rientra nella disciplina prevista dal “Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali”, che prevede una serie di misure volte a supportare la ricapitalizzazione delle imprese dell’Unione europea sui mercati finanziari in ragione della crisi da Covid-19.

Lo scopo principale della Direttiva è quello di superare gli oneri burocratici non indispensabili, prevedendo una serie di misure di semplificazione volte a mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.

Le modifiche previste dalla Direttiva impattano sia sugli investitori che sull’attenuazioni degli obblighi non necessari in favore di clienti professionali e controparti qualificate previsti da MiFID II.

In particolare, le novità introdotte dalla Direttiva prevedono:

  • l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, nel caso in cui i servizi di investimento riguardino obbligazioni prive di derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o nel caso in cui gli strumenti finanziari siano proposti in via esclusiva a controparti qualificate;
  • la semplificazione degli obblighi informativi, ed in particolare viene previsto che: tutte le informazioni rivolte alla clientela siano fornite in formato elettronico; per le transazioni in strumenti finanziari a distanza, l’informativa relativa ai costi e agli oneri possa essere fornita a seguito della conclusione dell’operazione (previo accordo con il cliente). Per i clienti professionali: l’informativa su costi e oneri sia necessaria solo in caso di consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio; non sia dovuta l’informativa inerente costi e benefici degli switch di portafoglio (salvo richiesta del cliente); non sia necessario fornire la relazione periodica sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza (salvo esplicita richiesta;
  • per le controparti qualificate, la possibilità per le imprese di investimento di non essere sottoposte agli obblighi di natura informativa, alla valutazione dell’adeguatezza, agli obblighi di best execution e agli obblighi relativi alla gestione degli ordini;
  • la sospensione fino al 28 febbraio 2023 degli obblighi di comunicazione periodica al pubblico sulla best execution forniti da sedi di negoziazione europee e altri sedi di esecuzione;
  • l’introduzione di misure di sostegno ai derivati su merci.
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