Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi informativi, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive (UE) 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
La direttiva (UE) 2021/338 rientra nella disciplina prevista dal “Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali”, che prevede una serie di misure volte a supportare la ricapitalizzazione delle imprese dell’Unione europea sui mercati finanziari in ragione della crisi da Covid-19.
Lo scopo principale della Direttiva è quello di superare gli oneri burocratici non indispensabili, prevedendo una serie di misure di semplificazione volte a mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.
Le modifiche previste dalla Direttiva impattano sia sugli investitori che sull’attenuazioni degli obblighi non necessari in favore di clienti professionali e controparti qualificate previsti da MiFID II.
In particolare, le novità introdotte dalla Direttiva prevedono:
- l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, nel caso in cui i servizi di investimento riguardino obbligazioni prive di derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o nel caso in cui gli strumenti finanziari siano proposti in via esclusiva a controparti qualificate;
- la semplificazione degli obblighi informativi, ed in particolare viene previsto che: tutte le informazioni rivolte alla clientela siano fornite in formato elettronico; per le transazioni in strumenti finanziari a distanza, l’informativa relativa ai costi e agli oneri possa essere fornita a seguito della conclusione dell’operazione (previo accordo con il cliente). Per i clienti professionali: l’informativa su costi e oneri sia necessaria solo in caso di consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio; non sia dovuta l’informativa inerente costi e benefici degli switch di portafoglio (salvo richiesta del cliente); non sia necessario fornire la relazione periodica sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza (salvo esplicita richiesta;
- per le controparti qualificate, la possibilità per le imprese di investimento di non essere sottoposte agli obblighi di natura informativa, alla valutazione dell’adeguatezza, agli obblighi di best execution e agli obblighi relativi alla gestione degli ordini;
- la sospensione fino al 28 febbraio 2023 degli obblighi di comunicazione periodica al pubblico sulla best execution forniti da sedi di negoziazione europee e altri sedi di esecuzione;
- l’introduzione di misure di sostegno ai derivati su merci.