La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un Final Report contenente le Guidelines in materia di pratiche di vendita abbinata (cross-selling), ai sensi dell’articolo 24, par. 11 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Il cross-selling è definito dalla Direttiva MiFID II come “l’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto” (articolo 4, par. 1, n. 42).
In particolare, le Guidelines mirano garantire che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.
Il documento in oggetto, elaborato a seguito della consultazione pubblica lanciata lo scorso 22 dicembre 2014 da ESMA, EBA ed EIOPA, è finalizzato, fra l’altro a:
- incrementare il livello di disclosure in caso di esercizio di pratiche di cross-selling;
- imporre alle imprese di investimento la tempestiva e chiara comunicazione di ogni informazione rilevante;
- far fronte ai conflitti di interessi scaturenti dai modelli di remunerazione;
- incrementare il livello di comprensione dei clienti in merito alla possibilità di acquistare i diversi prodotti finanziari oggetto di cross-selling; e
- in generale, incrementare il livello di protezione degli investitori.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 24, par. 11, terzo capoverso della Direttiva MiFID II, le Guidelines sono state adottate entro il 3 gennaio 2016. Tuttavia esse troveranno applicazione dal 3 gennaio 2017.