Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, recante modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/565, in vigore dal 3 gennaio 2018, per quanto attiene alla definizione di internalizzatore sistematico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Come noto, viene definito «internalizzatore sistematico» ai sensi della MiFID II, l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale.
Il presente Regolamento, specificando tale definizione, precisa come l’impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l’obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.