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MiFID II: specifiche alla definizione di internalizzatore sistematico

18 Dicembre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, recante modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/565, in vigore dal 3 gennaio 2018, per quanto attiene alla definizione di internalizzatore sistematico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Come noto, viene definito «internalizzatore sistematico» ai sensi della MiFID II, l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale.

Il presente Regolamento, specificando tale definizione, precisa come l’impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l’obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.

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