In data 22 marzo 2016 l’ESMA ha pubblicato la traduzione nelle varie lingue dell’Unione Europea dei propri “Orientamenti” in relazione all’uniforme applicazione delle previsioni della Direttiva 2014/65/UE (“MIFID II”) per la valutazione delle conoscenze ed esperienze nel settore finanziario.
In particolare, la finalità dei presenti orientamenti è quella di specificare i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze richieste ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva MiFID II, e che devono possedere tutti i soggetti che – per conto degli intermediari finanziari – prestano consulenza alla clientela in materia di investimenti o forniscono informazioni su strumenti finanziari.
A tal riguardo, l’ESMA aveva già pubblicato i propri orientamenti (in lingua inglese) in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 25, comma 9 della MIFID II laddove si indicava che l’ESMA avrebbe dovuto adottare “orientamenti che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze prescritte a norma del paragrafo 1”.
Come ha precisato la stessa Agenzia europea con questi orientamenti l’ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza nelle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti o alla fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, e invita le autorità competenti a valutare la conformità con tali requisiti.
I presenti orientamenti sono rivolti in particolare alle autorità nazionali di vigilanza competenti. Tali autorità nazionali è previsto che debbano notificare all’ESMA se si sono conformate o intendono conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni per la mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell’ESMA.