Il 10 ottobre 2016 la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un nuovo documento di Q&A riguardante l’implementazione di taluni obblighi di protezione degli investitori che saranno introdotti con l’entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) relativi ai mercati degli strumenti finanziari, prevista per il 3 gennaio 2018.
In particolare, i chiarimenti dell’ESMA riguardano:
- l’obbligo di esecuzione degli ordini della clientela alle migliori condizioni (cosiddetto obbligo di best execution) (articolo 27 MiFID II);
- la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza (articolo 25 MiFID II);
- la tenuta delle registrazioni delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche (articolo 16 MiFID II);
- la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti su base indipendente (articolo 24 MiFID II);
- l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e il collocamento di strumenti finanziari (articolo 38 del Regolamento Delegato adottato ai sensi della MiFID II);
- conflitti d’interessi e indebiti incentivi (cosiddetti “inducements”) (articolo 24 MiFID II).