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MIFID II/MIFIR: parere ESMA sull’applicabilità ai derivati OTC degli obblighi previsti per gli strumenti negoziati su una trading venue

23 Maggio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

In data 22 maggio 2017 l’ESMA ha pubblicato un parere, ai termini dell’articolo 29(1)(a) del Regolamento n. 1095/2010/UE (istitutivo dell’ESMA), avente ad oggetto la nozione di strumento finanziario “negoziato presso un sistema di negoziazione” (c.d. “traded on a trade venue” o “TOTV”).

In specie, il parere in oggetto è volto a chiarire se, ed a quali termini, gli obblighi di trasparenza, nonché di informativa e segnalazione delle operazioni, cui sono tenuti i gestori del mercato e le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti TOTV in uno Stato Membro dell’Unione Europea, possano essere estesi anche ad operazioni relative a strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di una sede di negoziazione (c.d “Over the Counter” o “OTC”), nel silenzio di MiFIR e MiFID II al riguardo.

Sul punto, muovendo dal presupposto che:

  • ai termini dell’articolo 27(3) MiFIR, ESMA ha il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare, tra l’altro, gli standard ed i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari TOTV che devono essere comunicati alle autorità competenti al fine di adempiere i corrispondenti obblighi di informativa e segnalazione delle operazioni; e
  • ai sensi della Tabella 3 dell’Allegato del Regolamento Delegato n. 2017/585/UE del 14 luglio 2016, sono state individuate le informazioni da segnalare come dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari, in conformità al disposto dell’Articolo 27(3) MiFIR (di seguito, per brevità, il “Regolamento Delegato”).

ESMA conclude che le operazioni in strumenti derivati OTC sono assoggettate alla medesima disciplina degli strumenti finanziari TOTV in materia di trasparenza e segnalazione ai termini di MiFIR e MiFID II, se ed in quanto tali operazioni siano identificate con i medesimi dati di riferimento indicati nella Tabella 3 dell’Allegato al predetto Regolamento Delegato (esclusi i campi ricompresi tra n. 5 e 12, inerenti all’emittente ed alla sede di negoziazione).

Il parere in parola – chiarisce ESMA nel relativo comunicato – contribuisce alla formazione di principi comuni e prassi coerenti in materia di vigilanza tra le competenti autorità nazionali, nonché ad assicurare uniformità di procedure ed un approccio condiviso a problematiche comuni nello spazio giuridico europeo.

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