Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 marzo 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/466 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 ha trasferito all’ESMA i poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione.
Al contempo, i dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono esentati dalla vigilanza dell’ESMA, pur restando soggetti alla vigilanza nazionale, laddove le loro attività siano di limitata rilevanza per il mercato interno.
Le attività di un APA o di un ARM dovrebbero essere in primo luogo considerate di limitata rilevanza per il mercato interno in base al numero relativo di clienti stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell’APA o dell’ARM.
Se i servizi offerti dall’APA o dall’ARM sono in larga misura transfrontalieri, la deroga non dovrebbe applicarsi. In secondo luogo, la rilevanza per il mercato interno dovrebbe basarsi sulla quota del totale delle operazioni segnalate o pubblicate che è segnalata o pubblicata dal singolo APA o ARM.
Se superano una soglia minima, le attività non dovrebbero essere considerate di limitata rilevanza per il mercato interno. Il calcolo per gli APA dovrebbe basarsi sui dati relativi alla trasparenza trasmessi al sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari e al sistema di trasparenza degli strumenti finanziari, mentre il calcolo per gli ARM dovrebbe basarsi sulle segnalazioni delle operazioni presentate alle autorità competenti.
Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.