ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sui profili di trasparenza del regime MiFID II e MiFIR.
In particolare, ESMA ha pubblicato una nuova Q&A recante chiarimenti sulla Tabella 2 (Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza) dell’Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2017/583 recante RTS al Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
I chiarimenti riguardano la possibilità che il campo 14 “Luogo di consegna/regolamento in contanti” della suddetta tabella 2, debba essere compilato con un codice standard (Energy Identification Code – “EIC”) per i contratti di elettricità e gas.
Inoltre, le modalità con cui deve essere riportato il campo 14 “Luogo di consegna/regolamento in contanti” per i contratti di elettricità e gas in caso di contratti regolati in contanti e di contratti per i quali non è disponibile un EIC.
Con la nuova Q&A ESMA chiarisce che il campo 14 “Luogo di consegna/regolamento in contanti” deve essere interpretato e segnalato allo stesso modo per i contratti di elettricità e gas sia per quelli regolati in contanti che per quelli regolati fisicamente.
L’elenco degli EIC disponibili è gestito e mantenuto da ENTSO-E15. Per quanto riguarda i contratti di energia elettrica e gas per i quali un EIC non è disponibile o non è appropriato (ad esempio, un’area di mercato al di fuori del Mercato interno europeo dell’energia o un contratto che fa riferimento a un indice), il campo 14 “Luogo di consegna/regolamento in contanti” deve essere compilato con un codice ad hoc che soddisfi specifici requisiti indicati da ESMA nella presente Q&A (v. documento allegato).