ESMA ha pubblicato un documento che descrive la procedura che verrà seguita dalla stessa Autorità nella verifica ed approvazione delle notificazioni per l’esenzione temporanea prevista dall’art. 36 comma 5 del Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR), con riguardo all’accesso non discriminatorio ad una sede di negoziazione per i derivati negoziati in borsa (ETD).
Il suddetto art. 36 del MiFIR prevede che una sede di negoziazione fornisce su richiesta accesso alle informazioni sulla negoziazione in modo non discriminatorio e trasparente alle controparti centrali che desiderano compensare le operazioni in detta sede di negoziazione.
Il MiFIR prevede tuttavia un regime transitorio per le sedi di negoziazione che negoziano ETD con un importo nozionale annuo negoziato inferiore a 1 000 000 milione di euro, le quali possono scegliere di non applicare le disposizioni sull’accesso libero e non discriminatorio per un periodo di trenta mesi (e fino a sessanta mesi in determinate condizioni) a partire dalla data di applicazione del MiFIR.
Novità del regime della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR) attuate a livello nazionale con il decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, parleremo nel corso del convegno organizzato da questa rivista a Milano il prossimo 9-10 novembre. Per il programma dell’evento e per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione v. la pagina dedicata all’evento indicata tra i contenuti correlati. |